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Art. 205
Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall’articolo 100 di queste disposizioni. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al […]
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Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell’entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 . Fino a questa data le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell’attuazione del codice, conservano la loro […]
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Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell’articolo 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o […]
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Art. 208
L’incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo. Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere […]
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Art. 209
Hanno immediata applicazione con l’entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V […]
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Art. 210
L’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro […]
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Art. 211
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art.211-bis
Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell’ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall’atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata. Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto […]
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Art. 213
Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, la durata dell’ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall’ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva […]
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Art. 214
Le disposizioni dell’articolo 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942. Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice, hanno un […]
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Art. 216
Le società a garanzia limitata , esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, n° 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società […]
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Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni. Le società […]
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Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell’entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l’entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove […]
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Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all’entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art. 220
La disposizione del secondo comma dell’articolo 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art. 221
L’imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell’articolo 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso. . Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art. 222
La disposizione dell’articolo 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942. Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro […]
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Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945. Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il […]
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