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Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente

Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore

Le obbligazioni e seguenti risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca. Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843. Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta […]

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Art. 2832

abrogato Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2833

abrogato Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui […]

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Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata

Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente . Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. […]

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Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o dia una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. (abrogato) Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2837 Atti formati all'estero

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione è eseguita

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione. Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore. Capo IV – […]

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Art. 2839 Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca

Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione […]

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Art. 2840 Certificato dell'iscrizione

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione. I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei […]

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Art. 2842 Variazione del domicilio eletto

E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) […]

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Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione , surrogazione , pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca. La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione […]

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Art. 2844 Azioni e notificazioni

Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. Se non è stata fatta elezione di domicilio […]

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Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore

Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine , le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo. Se si tratta di obbligazioni al portatore , le […]

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Art. 2846 Spese d'iscrizione

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

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Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 2 – Della rinnovazione

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Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca

Nonostante il decorso del termine indicato dall’articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e […]

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Art. 2849

abrogato Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 2 – Della rinnovazione

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