LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCED

Art. 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto

L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – […]

Continua »
Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente

Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore

Le obbligazioni e seguenti risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca. Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’articolo 2843. Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta […]

Continua »
Art. 2832

abrogato Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2833

abrogato Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui […]

Continua »
Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata

Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente . Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. […]

Continua »
Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o dia una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. (abrogato) Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2837 Atti formati all'estero

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione è eseguita

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione. Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore. Capo IV – […]

Continua »
Art. 2839 Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca

Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. La nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione […]

Continua »
Art. 2840 Certificato dell'iscrizione

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione. I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’articolo 2664. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei […]

Continua »
Art. 2842 Variazione del domicilio eletto

E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione. Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione. La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) […]

Continua »
Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione , surrogazione , pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca. La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione […]

Continua »
Art. 2844 Azioni e notificazioni

Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. Se non è stata fatta elezione di domicilio […]

Continua »
Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore

Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine , le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo. Se si tratta di obbligazioni al portatore , le […]

Continua »
Art. 2846 Spese d'iscrizione

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 1 – Dell’Iscrizione

Continua »
Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Capo IV – Delle ipoteche Sezione V – Dell’Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche § 2 – Della rinnovazione

Continua »