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Art. 2784 Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Capo III – Del pegno Sezione I – Disposizioni generali –
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Art. 2785 Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni. Capo III – Del pegno Sezione I – Disposizioni generali –
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Art. 2786 Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione […]
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Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno . La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non […]
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Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto . La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. Capo III – Del pegno Sezione II – […]
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Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso , può anche esercitare l’azione di rivendicazione , se questa spetta al costituente. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –
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Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili […]
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Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti , imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –
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Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può , senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento. In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Capo III – […]
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Art. 2793 Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –
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Art. 2794 Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno . Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto […]
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Art. 2795 Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa. Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del […]
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Art. 2796 Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –
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Art. 2797 Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se questa […]
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Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –
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Art. 2799 Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile. Capo III – Del pegno Sezione II – Del pegno dei beni mobili –
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Art. 2800 Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di […]
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Art. 2801 Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di crediti e di altri diritti –
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Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno. Capo III – Del pegno Sezione III – Del pegno di crediti […]
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Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto […]
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