LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCED

Art. 2409-sexiesdecies. Sistema basato sul consiglio di amministrazione e, un comitato costituito al suo interno.

Lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e, da un comitato costituito al suo interno. Capo V – Della società per azioni Sezione VI-BIS – Dell’amministrazione e del controllo § 6 – Del sistema monistico

Continua »
Art. 2409-septiesdecies. Consiglio di amministrazione.

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, primo comma e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o, […]

Continua »
Art. 2409-octiesdecies. Comitato per il controllo sulla gestione

Salvo quanto disposto dallo statuto, la determinazione del numero e, la nomina dei componenti del comitato di controllo sulla gestione, spetta al consiglio do amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il comitato è composta da amministratori in […]

Continua »
Art. 2409-noviesdecies Norme applicabili e, controllo contabile.

Al consiglio di amministrazione si applicano, i quanto compatibili, gli articoli da 2380 bis,2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395. Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409 bis primo e secondo comma, 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinques, 2409 sexies, […]

Continua »
Art. 2410 Emissione

Se la legge olo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è determinata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare dal verbale redatto da un notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436 Capo V – Della società per azioni Sezione VII – Delle obbligazioni –

Continua »
Art. 2411 Diritti degli obbligazionisti.

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e, agli interessi, può essere in tutto o in parte, subordinata alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l’entità del pagamento degli interessi, possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società. La disciplina della presente azione si […]

Continua »
Art. 2412 Limiti alle emissione.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma, complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, delle riserve legali e, delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Il limite di cui al primo comma, può essere superato,se le obbligazioni emesse, in eccedenza sono, […]

Continua »
Art. 2413 Riduzione del capitale

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volonariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo medesimo non risulta più rispettato. Se la riduzione del capitale sociale […]

Continua »
Art. 2414 Contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l’ammontare complessivo […]

Continua »
Art.2414 bis Costituzione delle garanzie

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali, a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compie le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Qualora un azionista pubblico garantisca i suoi titoli obbligazionari, si applica il numero 5) dell’articolo 2414. Capo V – […]

Continua »
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti

L’assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli […]

Continua »
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impygnabili a norma degli articolo 2377e 2379.Le percentuali previste dall’articolo 2377 sono calcolate con rilferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e della circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli […]

Continua »
Art. 2417 Rappresentante comune

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento nonchè le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si […]

Continua »
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune

Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni . Egli ha diritto di assistere all’assemblea dei soci. Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell’amministrazione controllata, nel […]

Continua »
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea previste dall’articolo 2415. Capo V – Della società per azioni Sezione VII – Delle obbligazioni –

Continua »
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni

Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. Capo V – Della società per azioni Sezione VII – Delle obbligazioni –

Continua »
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni

L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire […]

Continua »
Art. 2420 ter Delega agli amministratori

Lo statuto può attribuire agli amministratoti la focoltà di emettere una o più volte obbligazioni convertibili , fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa corrispondente aumento del capitale sociale sociale.Tale […]

Continua »
Art. 2421 Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati, distintamente per ogni categoria, il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; […]

Continua »
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali

I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell’articolo 2421 e di ottenere estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell’articolo 2421 e,al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari e ai singoli possessori per […]

Continua »