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Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione II – Della mezzadria –
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Art. 2158 Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla. Se la morte del mezzadro è […]
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Art. 2159 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento , ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione II – Della mezzadria […]
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Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non è […]
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Art. 2161 Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati. Le annotazioni devono, alla fine […]
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Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente. Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato. In ogni caso le annotazioni delle partite fanno […]
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Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso […]
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Art. 2164 Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse , al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalla convenzione o dagli usi. Capo II – Dell’impresa agricola […]
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Art. 2165 Durata
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo. Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]
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Art. 2166 Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla quale è destinato. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione III – Della colonia parziaria –
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Art. 2167 Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]
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Art. 2168 Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2158. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione III […]
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Art. 2169 Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche […]
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Art. 2170 Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il […]
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Art. 2171 Nozione
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante. La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il […]
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Art. 2172 Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi. Se non è […]
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Art. 2173 Direzione dell’impresa e assunzione di mano d’opera
La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con il consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario. Capo II […]
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Art. 2174 Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, […]
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Art. 2175 Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili. Capo II – Dell’impresa agricola Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali. Sezione IV – Della soccida § 2 – Della soccida semplice
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Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, […]
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