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Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti. Capo III […]
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Art. 2070 Criteri di applicazione
L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto […]
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Art. 2071 Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a […]
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Art. 2072-2076
omissis Capo III – Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate – –
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Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. […]
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Art. 2078 Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro. Capo III – Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate – –
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Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo . Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di […]
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Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto. Capo III – Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate – –
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Art. 2081
omissis Capo III – Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate – –
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Art. 2082 Imprenditore
E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo , gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2084 Condizioni per l’esercizio dell’impresa
La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2086 Direzione e gerarchia nell’impresa
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2088-2092
omissis Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione I – Dell’imprenditore –
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Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione II – Dei collaboratori dell’imprenditore –
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Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali , in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. Capo I – Dell’impresa in generale Sezione II – Dei collaboratori dell’imprenditore –
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Art. 2096 Assunzione in prova
L’ assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o […]
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