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Art. 1230 Novazione oggettiva
L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –
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Art. 1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –
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Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito . Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –
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Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti , i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I […]
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Art. 1234 Inefficacia della novazione
La novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria. Qualora l’obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile , la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –
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Art. 1235 Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione I – Della novazione –
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Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore , salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione II – Della remissione –
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Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido . Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria. Capo IV – Dei modi […]
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Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione II – Della remissione –
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Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione II – […]
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Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l’adempimento dell’obbligazione. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione II – Della remissione –
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Art. 1241 Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono . Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione III – Della compensazione –
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Art. 1242 Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione III – Della compensazione –
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Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per […]
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Art. 1244 Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione III – Della compensazione –
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Art. 1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione III – Della compensazione –
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Art. 1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato ; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione […]
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Art. 1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale . Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione III – Della compensazione –
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Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo , non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente . La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione. […]
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Art. 1249 Compensazione di più debiti
Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193. Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Sezione III – Della compensazione –
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