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Art. 76 c.c. - Computo dei gradi

Art. 76 c.c. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite. – – –

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Art. 77 c.c. - Limite della parentela

Art. 77 c.c. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado , salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. – – –

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Art. 78 c.c. - Affinità

Art. 78 c.c. L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. […]

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Art. 79 c.c. - Effetti

Art. 79 c.c. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Capo I – Della promessa di matrimonio – –

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Art. 80 c.c. - Restituzione dei doni

Art. 80 c.c. Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Capo […]

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Art. 81 c.c. - Risarcimento dei danni

Art. 81 c.c. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra […]

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Art. 82 c.c. - Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Art. 82 c.c. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Capo II – Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato – –

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Art. 83 c.c. - Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Art. 83 c.c. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio. Capo II – Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato […]

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Art. 84 c.c. - Età

Art. 84 c.c. I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. […]

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Art. 85 c.c. - Interdizione per infermità di mente

Art. 85 c.c. Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato. Capo III – […]

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Art. 86 c.c. - Libertà di stato

Art. 86 c.c. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio –

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Art. 87 c.c. - Parentela, affinità, adozione e affiliazione

Art. 87 c.c. Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in […]

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Art. 88 c.c. - Delitto

Art. 88 c.c. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. Capo III – […]

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Art. 89 c.c. - Divieto temporaneo di nuove nozze

Art. 89 c.c. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lett. […]

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Art. 90 c.c. - Assenza del minore

Art. 90 c.c. Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali. Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio […]

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Art. 91 c.c. - Diversità di razza o di nazionalità

Art. 91 c.c. abrogato Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 92 c.c. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

Art. 92 c.c. Abrogato Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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Art. 93 c.c. - Pubblicazione

Art. 93 c.c. La celebrazione del matrimonio dev’essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di […]

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Art. 94 c.c. - Luogo della pubblicazione

Art. 94 c.c. La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. * L’ufficiale dello stato civile cui si […]

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Art. 95 c.c. - Durata della pubblicazione

Art. 95 c.c. abrogato Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio –

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