La natura di diritto fondamentale della pretesa del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione è stata già affermata in una rilevante pronuncia della Suprema Corte, che, muovendo dal combinato disposto degli artt. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) viene riconosciuto con particolare incisività il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
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