L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un commerciante ricavi non dichiarati per IRPEF, IRAP e IVA. Il recupero fiscale derivava da indagini bancarie che avevano evidenziato versamenti e prelevamenti ingiustificati sui conti aziendali e personali. Il contribuente sosteneva che la contabilità registrasse tutte le entrate e riteneva illegittimo l'avviso per vizi formali e violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'imprenditore. I giudici hanno chiarito che i movimenti bancari ingiustificati attivano una presunzione legale di evasione a favore del Fisco. Di conseguenza, spetta al contribuente l'onere di fornire una prova analitica, operazione per operazione, circa l'inclusione delle somme nel reddito o la loro estraneità alla produzione di utili, non bastando la regolare tenuta della contabilità. Il commerciante è stato condannato alle spese di giudizio.
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