Una banca avviava il pignoramento contro due fideiussori per recuperare un debito. I garanti si opponevano, sostenendo che un terzo condebitore avesse già estinto il debito tramite un accordo a saldo e stralcio. La Corte d'Appello riteneva l'accordo estintivo dell'intero credito, escludendo interferenze con una diversa pronuncia definitiva che negava tale efficacia. La banca impugnava la decisione con la revocazione per contrasto di giudicati, lamentando la mancata applicazione del verdetto a sé favorevole. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile il ricorso straordinario. La Cassazione ha rigettato il ricorso della banca: se il giudice ha già esaminato e respinto l'eccezione sul verdetto precedente, la decisione può essere contestata solo con il ricorso ordinario e non con la revocazione. L'istituto di credito è stato condannato a rifondere le spese legali.
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