Un professionista in pensione, iscritto all'albo ma non operativo, ha impugnato una cartella di pagamento emessa per ottenere la contribuzione minima dell'anno 2014. La Cassa previdenziale pretendeva le somme presumendo l'esercizio della professione dal semplice fatto che l'interessato figurava come amministratore di una società a responsabilità limitata, sebbene la società risultasse inattiva. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, confermando la legittimità della richiesta contributiva. Il professionista si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione, contestando l'automatismo dell'iscrizione Cassa Geometri e la presunzione di attività lavorativa. Rilevata la presenza di un altro ricorso pendente tra le stesse parti per i contributi dell'anno precedente, la Suprema Corte ha sospeso la pronuncia rinviando la causa sul ruolo per valutare una trattazione congiunta dei due procedimenti.
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