Una cittadina ha impugnato una richiesta di pagamento relativa al contributo di bonifica per opere irrigue emessa da un consorzio territoriale. I giudici tributari hanno accolto la contestazione e annullato la richiesta, dichiarando poi inammissibile l'appello dell'ente. La commissione regionale ha evidenziato che la legge regionale ha accorpato il vecchio consorzio nel nuovo ente unico, facendolo subentrare in tutti i rapporti e togliendogli il potere autonomo di riscuotere. Il consorzio ha promosso ricorso per cassazione difendendo la propria legittimazione. Nelle more, l'ente ha notificato un successivo sollecito per lo stesso debito, anch'esso annullato e finito in Cassazione con un ricorso separato. I giudici supremi non hanno deciso il merito ma hanno rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione congiunta con il procedimento parallelo.
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