Una comproprietaria ha promosso una causa per ottenere lo scioglimento della comunione di un giardino condiviso. La vicina comproprietaria si è opposta alla divisione, sostenendo che le dimensioni ridotte dell'area e la presenza del fabbricato imponessero l'uso comune a tutela dell'accesso alle unità abitative. La Corte d'Appello ha invece disposto la separazione del cortile in due porzioni distinte ed equivalenti, basandosi su una perizia tecnica. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente questa statuizione. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di comunione ordinaria e non di condominio, trova applicazione la regola generale che consente la spartizione a richiesta anche di un solo comproprietario. Il ricorso della vicina è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese legali, rendendo definitiva la frazionabilità dell'area verde.
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