Imposta unica sulle scommesse: la Cassazione chiarisce la responsabilità dei bookmaker esteri
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza importante in materia di Imposta unica sulle scommesse. Questa decisione chiarisce la responsabilità dei bookmaker esteri, anche se privi di concessione, per il pagamento di tale tributo. La sentenza affronta un tema delicato che ha generato incertezze per anni, specialmente riguardo alle annualità precedenti al 2011. Comprendere questo principio è fondamentale per tutti gli operatori del settore e per i contribuenti.
Il caso: un bookmaker estero e l’Imposta unica sulle scommesse
Un bookmaker estero aveva contestato un avviso di accertamento. Questo avviso chiedeva il pagamento dell’Imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del bookmaker. Aveva così annullato la decisione di primo grado che invece lo riteneva responsabile. La CTR aveva basato la sua decisione su una sentenza della Corte Costituzionale. Questa sentenza aveva dichiarato incostituzionale una parte della normativa. Riguardava l’assoggettamento al tributo delle ricevitorie operanti per conto di soggetti senza concessione, per gli anni precedenti al 2011. L’Agenzia delle Dogane non ha accettato questa interpretazione. Ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
La controversia sull’Imposta unica e la sua applicazione
La questione principale riguardava chi dovesse pagare l’Imposta unica sulle scommesse. Si discuteva se il bookmaker estero, senza concessione, fosse il soggetto passivo. La Corte Costituzionale aveva effettivamente escluso la responsabilità delle ricevitorie. Questo valeva per gli anni precedenti al 2011. Tuttavia, la Cassazione ha dovuto chiarire se questa esclusione si estendesse anche ai bookmaker. Il bookmaker controricorrente sosteneva l’infondatezza del ricorso dell’Agenzia. Riteneva che la CTR avesse interpretato correttamente il principio di diritto. Secondo il bookmaker, l’accertamento era unico. Se la ricevitoria non era soggetta, non lo era neanche il bookmaker in via solidale. La Corte ha dovuto esaminare attentamente questi argomenti.
Precedenti giurisprudenziali sull’Imposta unica
La Corte di Cassazione ha richiamato diverse sue precedenti decisioni. Ha ribadito che l’Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non è un’imposta sul volume d’affari. Non è quindi in contrasto con la normativa europea sull’IVA. Questa imposta riguarda solo le operazioni di scommessa. Non considera il valore aggiunto di ciascuna. Non prevede la detrazione IVA. Viene calcolata senza deduzioni per gli acquisti di beni e servizi. Questi principi sono stati affermati in diverse ordinanze. Hanno fornito una base solida per la decisione finale. La Corte ha quindi respinto la richiesta di rinvio alla sezione semplice. Ha ritenuto la questione già ampiamente trattata.
Le motivazioni: la responsabilità del bookmaker per l’Imposta unica sulle scommesse
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane. Ha chiarito che anche il bookmaker estero, pur senza concessione, è soggetto passivo dell’Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Questo vale per l’anno 2010. Il bookmaker svolge un’attività gestoria. Assicura la disponibilità dei locali. Riceve le proposte di scommessa. Trasmette l’accettazione all’allibratore. Si occupa dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate. Gestisce anche il pagamento delle vincite. Questa attività costituisce il presupposto impositivo. L’imposta unica si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia. Non importa dove siano stabiliti. Non esistono restrizioni discriminatorie tra bookmaker nazionali ed esteri. Escludere il bookmaker estero creerebbe un’esenzione irragionevole. Questo violerebbe il principio di lealtà fiscale. La Corte ha quindi corretto l’errore del giudice di appello. Quest’ultimo aveva escluso l’assoggettamento all’imposta unica per il bookmaker.
Le conclusioni: chi paga l’Imposta unica sulle scommesse
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Ha rinviato la causa alla stessa CTR per un nuovo esame. Dovrà applicare i principi stabiliti dalla Cassazione. La decisione finale è chiara. Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come il 2010, i bookmaker sono i soli responsabili. Questo vale sia per i bookmaker con concessione che per quelli senza. Le ricevitorie non sono responsabili per questo periodo. La sentenza ribadisce l’importanza di una corretta applicazione della normativa tributaria. Assicura parità di trattamento tra operatori. Questo contribuisce a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco. La giustizia tributaria ha così riaffermato un principio fondamentale.
Chi deve pagare l’Imposta unica sulle scommesse per gli anni precedenti al 2011?
Per gli anni precedenti al 2011, l’Imposta unica sulle scommesse deve essere pagata dai bookmaker, siano essi con o senza concessione, e non dalle ricevitorie.
Un bookmaker estero senza concessione è soggetto all’Imposta unica sulle scommesse?
Sì, la Cassazione ha stabilito che anche un bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell’Imposta unica sulle scommesse, in quanto svolge un’attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 ha escluso la responsabilità dei bookmaker?
No, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 ha dichiarato incostituzionale la norma solo nella parte in cui assoggettava le ricevitorie senza concessione per gli anni precedenti al 2011, ma non ha escluso la responsabilità dei bookmaker.