La gestione delle controversie nei contratti pubblici richiede spesso l’utilizzo di strumenti alternativi alla giustizia ordinaria. Tra questi, la clausola compromissoria rappresenta l’accordo con cui le parti decidono di affidare la risoluzione di future liti a un collegio di arbitri privati anziché al tribunale. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, un’impresa appaltatrice e una società concessionaria autostradale si sono scontrate proprio sulla validità di questa clausola, inserita in un vecchio contratto d’appalto per la messa in sicurezza di un viadotto autostradale.
La vicenda nasce da un contratto stipulato nel lontano 1990. L’accordo originario richiamava il capitolato generale delle opere pubbliche allora vigente, il quale prevedeva che il collegio arbitrale dovesse essere composto da cinque membri. Nel corso degli anni, tuttavia, il quadro normativo è cambiato profondamente, introducendo la composizione a tre membri per semplificare le procedure.
Il cambio di composizione del collegio arbitrale
Quando è sorta la controversia sull’esecuzione dei lavori, l’impresa appaltatrice ha avviato la procedura arbitrale. Invece di nominare cinque arbitri, come originariamente previsto dal contratto, le parti hanno attivamente collaborato per costituire un collegio composto da soli tre membri. In particolare, la società concessionaria ha partecipato alla nomina del presidente del collegio, accettando di fatto la nuova composizione ridotta.
Il collegio arbitrale ha infine deciso a favore dell’impresa appaltatrice, condannando la committente al risarcimento dei danni. Solo a questo punto, insoddisfatta del risultato, la società concessionaria ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’Appello. La tesi difensiva si basava sul fatto che il collegio a tre membri violasse l’accordo originario, rendendo nulla l’intera procedura. La Corte d’Appello ha accolto questa tesi, dichiarando la nullità del lodo per carenza di potere decisionale degli arbitri.
Il comportamento delle parti sana i vizi di forma
L’impresa appaltatrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione per difendere la validità del risarcimento ottenuto. La Suprema Corte ha analizzato il comportamento concreto tenuto dalle parti durante la costituzione del collegio. I giudici hanno chiarito che le regole sulla composizione del collegio non sono rigide e immutabili se le parti decidono diversamente.
Se i contraenti collaborano attivamente alla nomina di un numero inferiore di arbitri, manifestano una chiara volontà di modificare l’accordo originario. Questo consenso tacito, espresso attraverso comportamenti concludenti, adegua la vecchia clausola alle nuove esigenze e alle riforme legislative sopravvenute. Di conseguenza, nessuna delle parti può successivamente rimangiarsi il consenso prestato solo perché l’esito del giudizio si è rivelato sfavorevole. Il principio di buona fede impone infatti di mantenere coerente la propria condotta durante tutto lo svolgimento del processo.
Le motivazioni della sentenza sulla clausola compromissoria
Le motivazioni della decisione della Suprema Corte si fondano sulla distinzione tra diversi tipi di nullità e sul principio di conservazione degli effetti del contratto. La Cassazione ha evidenziato che l’irregolare composizione del collegio arbitrale non genera una nullità assoluta e insanabile. Si tratta invece di una nullità attenuata (vizio minore e sanabile), che rientra nella piena disponibilità delle parti.
Questo significa che il vizio deve essere eccepito immediatamente all’inizio del procedimento arbitrale. Se la parte interessata non solleva alcuna obiezione e, al contrario, partecipa attivamente alla nomina degli arbitri, il vizio si intende sanato per sempre. La Corte d’Appello è incorsa in un grave errore di ultrapetizione (pronuncia oltre le richieste delle parti), decidendo d’ufficio su una questione che la società concessionaria aveva ormai rinunciato a far valere attraverso il suo comportamento collaborativo. I giudici di secondo grado avrebbero dovuto semplicemente rilevare la sanatoria del vizio anziché annullare l’intero operato degli arbitri.
Le conclusioni sul caso specifico
In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’impresa appaltatrice e ha cassato la sentenza d’appello. Il caso è stato rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in una diversa composizione di magistrati, che dovrà uniformarsi ai principi stabiliti. La società concessionaria non può sottrarsi agli effetti del lodo arbitrale sollevando un vizio di forma che essa stessa ha contribuito a creare e accettare.
La pronuncia riafferma un principio di fondamentale importanza per la stabilità dei contratti e dei giudizi arbitrali. L’autonomia privata e la buona fede nell’esecuzione dei contratti impediscono comportamenti opportunistici volti a invalidare un giudizio solo dopo averne conosciuto l’esito sfavorevole. La validità della clausola e del conseguente lodo viene così pienamente salvaguardata.
Cosa succede se le parti nominano tre arbitri invece dei cinque previsti nel contratto?
Se entrambe le parti partecipano attivamente alla nomina dei tre arbitri senza sollevare obiezioni, l’accordo originario si considera validamente modificato per consenso tacito.
Si può contestare la composizione del collegio arbitrale dopo la fine del giudizio?
No, l’irregolare composizione del collegio deve essere contestata immediatamente all’inizio del procedimento, altrimenti il vizio si sana e non può più essere fatto valere.
Che cos’è il vizio di ultrapetizione commesso da un giudice?
Si verifica quando il giudice decide su una questione che non è stata sollevata dalle parti o su cui le parti avevano già rinunciato a discutere, superando i limiti delle richieste ricevute.