Ordine di demolizione: legittimo anche con istanza di condono pendente
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva è uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’autorità giudiziaria per ripristinare la legalità violata. Ma cosa succede se per una parte dell’immobile è stata presentata un’istanza di condono molti anni prima? Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10054/2025, offre chiarimenti cruciali, stabilendo un principio rigoroso: la realizzazione di nuove opere abusive su un immobile già illegale, come una sopraelevazione, costituisce un nuovo reato che può rendere vana qualsiasi speranza di sanatoria e rendere inevitabile la demolizione.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una vicenda complessa. La proprietaria di un immobile, condannata per aver realizzato una costruzione abusiva di circa 190 mq, aveva ricevuto un ordine di demolizione. L’abuso edilizio si componeva di due parti distinte: i piani inferiori, per i quali era stata presentata una domanda di condono quasi quarant’anni prima e mai definita, e una successiva sopraelevazione, per la quale non era mai stata richiesta alcuna sanatoria.
La ricorrente si era rivolta alla Corte d’Appello chiedendo la revoca o, in subordine, la sospensione dell’ordine di demolizione, facendo leva proprio sulla pendenza della vecchia pratica di condono e producendo documentazione che, a suo dire, attestava la regolarità dei pagamenti e la sanabilità dell’opera. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta, ritenendo che la domanda di condono, oltre ad essere estremamente datata e relativa solo a una parte dell’immobile, non offriva alcuna garanzia di un esito positivo a breve termine. Contro questa decisione, la proprietaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Decisione della Cassazione sull’ordine di demolizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che l’ordine di demolizione in questione riguardava specificamente la parte sopraelevata dell’immobile, per la quale non era mai stata presentata alcuna istanza di sanatoria.
Di conseguenza, la pendenza di una domanda di condono per i piani inferiori, risalente a 38 anni prima, non poteva in alcun modo influire sulla legittimità della demolizione della parte aggiunta successivamente in modo illecito.
Le Motivazioni della Corte
La sentenza si fonda su principi giuridici consolidati e di estrema importanza in materia di abusivismo edilizio. La Corte ha articolato il suo ragionamento su tre punti chiave.
1. La sopraelevazione come nuovo e autonomo reato
Il punto centrale della decisione è il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la sopraelevazione di una costruzione già abusiva non è una semplice continuazione dell’illecito originario, ma costituisce una ripresa dell’attività criminosa che integra un nuovo e autonomo reato. Qualsiasi intervento su un manufatto abusivo, anche se l’abuso iniziale non è stato represso, dà vita a un nuovo illecito edilizio.
2. L’insanabilità dell’intero manufatto
La conseguenza diretta del principio precedente è drastica: la realizzazione di una sopraelevazione abusiva rende insanabile non solo la nuova opera, ma l’intero edificio. La Corte chiarisce che l’immobile parzialmente realizzato per cui era stata presentata istanza di condono non sarà in ogni caso sanabile, così come non lo sarà la sopraelevazione. L’intervento successivo ‘contamina’ l’intero manufatto, precludendo la possibilità di regolarizzazione.
3. L’irrilevanza della vecchia istanza di condono
Alla luce di quanto sopra, l’istanza di condono pendente da 38 anni perde ogni rilevanza ai fini della sospensione dell’ordine di demolizione. La Corte d’Appello aveva correttamente valutato che non vi era alcuna probabilità concreta di un’imminente emissione di un provvedimento di sanatoria. La Cassazione rincara la dose, spiegando che, a causa della nuova opera abusiva, quella sanatoria non potrebbe comunque essere concessa per l’intero immobile.
Le Conclusioni
La sentenza n. 10054/2025 lancia un messaggio inequivocabile: proseguire l’attività edilizia illecita su un immobile già abusivo è una strategia perdente che porta a conseguenze irreversibili. Non solo si commette un nuovo reato, ma si compromette anche qualsiasi possibilità, per quanto remota, di sanare l’abuso originario. L’ordine di demolizione diventa, in questi casi, uno strumento necessario e non sospendibile per ripristinare l’ordine giuridico violato. Per i proprietari di immobili, questa decisione ribadisce l’importanza di non intraprendere ulteriori lavori su strutture non conformi, poiché il rischio è la perdita totale dell’edificio.
È possibile sospendere un ordine di demolizione se è stata presentata una domanda di condono?
No, la semplice pendenza di un’istanza di condono non è sufficiente per sospendere un ordine di demolizione, specialmente se non è probabile l’emissione di un provvedimento favorevole in tempi brevi e se l’ordine riguarda opere non coperte da tale istanza.
Costruire un nuovo piano su un immobile già abusivo è considerato un nuovo reato?
Sì, la giurisprudenza costante afferma che la sopraelevazione di una costruzione abusiva costituisce una ripresa dell’attività criminosa e integra un nuovo e autonomo reato, distinto da quello originario.
Una domanda di condono per una parte di un immobile può sanare anche le aggiunte successive non dichiarate?
No. Al contrario, la realizzazione di nuove opere abusive (come una sopraelevazione) su un immobile per cui pende un’istanza di condono rende insanabile l’intero edificio, vanificando di fatto anche la possibilità di regolarizzare la parte originaria.