TOSAP concessionaria autostradale: La Cassazione chiarisce, l’esenzione non si applica
I viadotti autostradali che attraversano le nostre campagne e le nostre città sono elementi familiari del paesaggio. Ma dal punto di vista giuridico, sollevano una questione complessa: la società privata che gestisce l’autostrada deve pagare una tassa al comune per lo spazio aereo che il viadotto occupa sopra una strada comunale? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara, analizzando il rapporto tra TOSAP e concessionaria autostradale e negando l’applicazione di esenzioni fiscali.
I Fatti di Causa
Una nota società, concessionaria per la gestione di tratte autostradali, si è vista recapitare un avviso di accertamento da parte di un comune per il mancato pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). L’oggetto della contesa era l’occupazione del soprassuolo di alcune strade comunali, effettuata tramite viadotti appartenenti alla rete autostradale.
La società ha impugnato l’atto, sostenendo di non essere il soggetto passivo del tributo. Secondo la sua tesi, la costruzione della rete autostradale, in quanto opera di interesse nazionale, avrebbe di fatto trasferito la proprietà dello spazio aereo occupato allo Stato. Di conseguenza, la società, agendo come concessionaria di un servizio pubblico, riteneva di poter beneficiare della stessa esenzione fiscale prevista per lo Stato e gli enti pubblici.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano respinto le argomentazioni della società, confermando la legittimità della pretesa del Comune. La questione è così approdata dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società concessionaria, confermando la sua soggezione al pagamento della TOSAP. I giudici hanno smontato punto per punto le difese della ricorrente, delineando principi chiari sulla natura dell’occupazione e sulla qualifica del soggetto passivo del tributo.
Analisi della TOSAP e della posizione della concessionaria autostradale
La Corte ha stabilito che la costruzione di viadotti autostradali non comporta un’automatica “ablazione” o trasferimento di proprietà delle aree sottostanti, che rimangono nel demanio dell’ente locale proprietario. La normativa sulla costruzione delle autostrade non prevede un’accessione invertita a favore dello Stato. Di conseguenza, l’occupazione dello spazio aereo sovrastante una strada comunale da parte di un’infrastruttura di proprietà di un altro soggetto costituisce il presupposto impositivo della TOSAP.
La natura privatistica del concessionario
Un punto cruciale della sentenza riguarda la natura giuridica della società concessionaria. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: la concessionaria di un’opera pubblica non è una mera “longa manus” (braccio operativo) dello Stato. Al contrario, è un’impresa privata che agisce in regime di concessione, gestendo un servizio con finalità di lucro e assumendosi il rischio operativo.
Questa qualifica di soggetto privato è fondamentale, poiché esclude la possibilità di beneficiare delle esenzioni fiscali, come quella prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 507/1993, che sono strettamente riservate allo Stato e agli altri enti pubblici per le occupazioni dirette.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una distinzione netta tra la titolarità dell’infrastruttura pubblica (il viadotto, di proprietà demaniale) e la gestione della stessa. Sebbene il bene sia pubblico, nel periodo di durata della concessione esso è utilizzato da un soggetto privato per svolgere un’attività economica. È proprio questa utilizzazione, finalizzata a un profitto, a rendere la società concessionaria il soggetto passivo del tributo.
La Corte ha sottolineato che la relazione tra l’ente locale e il contribuente (la concessionaria) è sufficiente a fondare l’obbligo tributario, a prescindere dai rapporti interni tra la società e lo Stato concedente. L’occupazione del suolo pubblico è un fatto oggettivo che genera l’obbligo di pagamento della tassa, e la natura imprenditoriale del concessionario impedisce l’applicazione di qualsiasi regime di favore riservato alla pubblica amministrazione.
Inoltre, i giudici hanno respinto anche la richiesta di non applicare le sanzioni per presunta “incertezza normativa oggettiva”, affermando che i principi in materia sono costanti e consolidati, non lasciando spazio a dubbi interpretativi che possano giustificare il mancato pagamento.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio di grande rilevanza per la finanza degli enti locali e per gli operatori del settore delle infrastrutture. Le società private che gestiscono beni pubblici in concessione sono a tutti gli effetti soggetti passivi dei tributi locali legati all’uso del territorio, come la TOSAP. La finalità di pubblica utilità dell’opera non trasforma l’impresa di gestione in un ente pubblico né le conferisce privilegi fiscali. Questa decisione riafferma l’autonomia impositiva dei Comuni sul proprio territorio e chiarisce che l’esercizio di un’attività economica, anche se basata su una concessione statale, deve sottostare alle regole fiscali che si applicano a tutte le altre imprese.
Una società concessionaria di autostrade deve pagare la TOSAP per i viadotti che sovrastano le strade comunali?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’occupazione dello spazio aereo sovrastante le strade comunali con viadotti autostradali costituisce il presupposto per l’applicazione della TOSAP a carico della società concessionaria.
La società concessionaria può beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per lo Stato?
No. La sentenza chiarisce che la società concessionaria è un’impresa privata che opera con scopo di lucro e si assume il rischio d’impresa. Pertanto, non può beneficiare delle esenzioni fiscali che la legge riserva esclusivamente allo Stato e agli altri enti pubblici.
La costruzione di un viadotto autostradale trasferisce la proprietà della strada comunale sottostante allo Stato?
No. La Corte ha specificato che la legislazione in materia non prevede un automatico trasferimento di proprietà. In assenza di un esplicito atto di trasferimento, la strada sottostante e il relativo soprassuolo rimangono di proprietà del Comune, che ha quindi il diritto di riscuotere la TOSAP per la sua occupazione.