La responsabilità penale dell’amministratore uscente nei reati tributari
Il tema della responsabilità penale dei vertici aziendali è sempre al centro del dibattito giuridico. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della responsabilità dell’ex amministratore di una società in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. La decisione affronta il caso di un imprenditore che aveva subito una misura cautelare interdittiva, ossia il divieto temporaneo di esercitare l’attività d’impresa. L’accusa si fondava sulla registrazione in contabilità di diverse fatture false durante il periodo in cui il soggetto ricopriva la carica di amministratore.
La difesa ha eccepito che l’imprenditore aveva ceduto le quote sociali e consegnato tutta la documentazione al nuovo rappresentante legale prima della presentazione della dichiarazione IVA. Di conseguenza, l’ex amministratore non poteva considerarsi l’autore del reato, poiché la dichiarazione fiscale era stata presentata successivamente dal suo successore.
Quando si consuma il reato di dichiarazione fraudolenta
Per comprendere la decisione della Suprema Corte occorre analizzare la struttura del reato previsto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 74 del 2000. La legge punisce chiunque indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali annuali al fine di evadere le imposte, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.
La condotta tipica punita dalla norma non consiste nella mera registrazione delle fatture false nelle scritture contabili. Il momento decisivo per la consumazione del reato coincide esclusivamente con la presentazione della dichiarazione fiscale all’amministrazione finanziaria. Fino a quando la dichiarazione non viene effettivamente trasmessa, il reato non esiste.
L’irrilevanza penale delle condotte preparatorie dell’ex amministratore
La registrazione delle fatture false nei registri contabili rappresenta una condotta meramente preparatoria. La giurisprudenza definisce queste azioni come atti prodromici, ovvero comportamenti preliminari che non sono sufficienti a far scattare la responsabilità penale, nemmeno a titolo di tentativo.
Se l’amministratore cessa dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale, egli non può rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta. Il successore che presenta la dichiarazione utilizzando i dati falsi assume la responsabilità esclusiva del fait, a meno che non venga dimostrato un accordo criminoso tra i due soggetti, configurando così un concorso di persone nel reato. Nel caso in esame, tuttavia, i giudici avevano contestato all’indagato la responsabilità come autore esclusivo e non in concorso.
Le motivazioni della sentenza sulla dichiarazione fraudolenta
I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso dell’imprenditore evidenziando un grave errore di diritto commesso dal Tribunale del Riesame. Il Tribunale aveva confermato la misura cautelare ritenendo irrilevante la cessazione dalla carica dell’amministratore prima della dichiarazione IVA.
La Cassazione ha invece ribadito che il giudice deve verificare se l’indagato sia l’effettivo autore della presentazione della dichiarazione. Poiché l’ex amministratore aveva ceduto le quote e si era dimesso prima della scadenza fiscale, egli non aveva il potere né il dovere di presentare la dichiarazione. La mera annotazione contabile delle fatture inesistenti, avvenuta durante il suo mandato, non costituisce reato se la successiva dichiarazione viene presentata da un altro soggetto senza il suo concorso.
Le conclusioni sul caso della dichiarazione fraudolenta dell’ex amministratore
La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza applicando rigorosamente il principio di diritto enunciato.
Questa sentenza conferma che la responsabilità penale in materia tributaria non può basarsi su presunzioni o su ruoli formali precedentemente ricoperti. Chi cessa dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale non risponde del reato di dichiarazione fraudolenta per il solo fatto di aver registrato le fatture false, salvo che sia provato il concorso con il nuovo amministratore. L’esito pratico vede quindi la vittoria dell’ex amministratore, il quale ottiene l’annullamento della misura interdittiva in attesa del nuovo esame dei fatti.
Quando si consuma il reato di dichiarazione fraudolenta?
Il reato si consuma esclusivamente nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fiscale annuale all’amministrazione finanziaria.
L’ex amministratore risponde del reato se ha solo registrato le fatture false?
No, la mera registrazione contabile è una condotta preparatoria non punibile se l’amministratore si dimette prima della presentazione della dichiarazione.
Cosa succede se il nuovo amministratore presenta la dichiarazione falsa?
La responsabilità penale ricade sul nuovo amministratore che presenta la dichiarazione, a meno che non venga provato il concorso con il predecessore.