La questione del diritto di regresso del socio che presta garanzie personali o reali per i debiti della propria società è da sempre al centro di intensi dibattiti giuridici. Nel caso in esame, un socio accomandatario di una società in accomandita semplice decideva di concedere in pegno alcuni titoli personali per permettere alla società di ottenere linee di credito bancarie. Successivamente, il socio cedeva le proprie quote societarie, uscendo definitivamente dalla compagine sociale. Le banche creditrici, tuttavia, procedevano all’escussione del pegno per soddisfare i debiti accumulati dall’azienda. Il socio uscente si trovava così privato dei propri beni e decideva di agire in giudizio per ottenere il rimborso di quanto pagato.
La distinzione tra il patrimonio della società e quello dei soci
I giudici di merito in primo e secondo grado rigettavano la domanda del socio. La tesi iniziale si basava su un vecchio orientamento giurisprudenziale. Secondo questa visione, i debiti di una società di persone coincidono con i debiti propri dei soci illimitatamente responsabili. Di conseguenza, il socio che paga un debito sociale non farebbe altro che pagare un debito proprio, escludendo così qualsiasi possibilità di rivalsa o di rimborso nei confronti dell’ente collettivo. Questa impostazione finiva per penalizzare ingiustamente il socio garante, equiparando la sua responsabilità sussidiaria a un obbligo diretto e principale senza alcuna via di scampo.
Le motivazioni della sentenza sul diritto di regresso
La Corte di Cassazione ha radicalmente ribaltato questa prospettiva, accogliendo il ricorso del socio. Gli ermellini hanno chiarito che le società di persone, pur essendo prive di personalità giuridica, costituiscono un centro di imputazione di interessi autonomo e distinto dai singoli soci. Esiste quindi una netta alterità soggettiva e patrimoniale tra l’ente e i suoi partecipanti. Quando il socio paga un debito della società tramite l’escussione di una propria garanzia reale, egli estingue un debito che sul piano oggettivo appartiene alla società. Per questo motivo, si applicano le regole generali in materia di obbligazioni solidali. Il pagamento effettuato dal socio libera la società dal creditore, ma fa sorgere in capo al socio stesso il diritto di regresso per recuperare le somme versate. Questo diritto spetta anche al socio che sia uscito dalla società, per i debiti pregressi per i quali sia rimasto responsabile.
Le conclusioni sul diritto di regresso del socio uscente
La decisione della Suprema Corte rappresenta una svolta fondamentale per la tutela dei soci garanti. Il principio di diritto sancito stabilisce che il socio illimitatamente responsabile che concede un pegno a favore dei creditori sociali ha il pieno diritto di regresso verso la società dopo l’escussione della garanzia. Dal calcolo del rimborso deve essere unicamente detratta la quota di passività proporzionale al suo conferimento originario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione. Questo giudice dovrà ora applicare il principio di diritto espresso, riconoscendo la legittimità della pretesa restitutoria del socio e quantificando l’esatto importo a lui dovuto.
Il socio che garantisce la società con un pegno personale può chiedere il rimborso se la garanzia viene escussa?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il socio ha il diritto di regresso nei confronti della società per recuperare quanto pagato.
Cosa succede se il socio esce dalla società prima che la banca utilizzi il pegno?
Il socio uscente conserva comunque il diritto di agire in regresso contro la società per i debiti pregressi coperti dalla sua garanzia reale.
Come si calcola la somma che il socio ha diritto di recuperare dalla società?
Il socio può richiedere l’intero importo pagato al creditore, detratta unicamente la quota di passività proporzionale alla sua partecipazione sociale.