Quando un professionista svolge un incarico, ci si aspetta che il pagamento avvenga in tempi rapidi. La legge prevede una regola particolare chiamata prescrizione presuntiva, che limita a tre anni il tempo per richiedere determinati compensi professionali. Decorso questo termine, la legge presume che il debito sia già stato pagato. Tuttavia, questa regola non si applica a tutte le attività. La Corte di Cassazione ha chiarito che il compenso per l’attività di arbitro non è soggetto a questo limite temporale triennale.
La vicenda nasce dall’opposizione di un debitore contro il precetto di pagamento notificato da un avvocato. Quest’ultimo aveva svolto il ruolo di presidente di un collegio arbitrale e pretendeva il pagamento del proprio onorario. Il debitore sosteneva che il diritto al compenso fosse ormai estinto, poiché erano passati più di tre anni dallo svolgimento dell’incarico.
Come funziona la nomina e la liquidazione del compenso dell’arbitro
Per comprendere la decisione dei giudici, occorre analizzare come nasce il rapporto tra le parti in un arbitrato. L’arbitrato è un sistema privato di risoluzione delle controversie. La nomina degli arbitri non avviene in modo informale o verbale. La legge impone regole rigide e precise per la costituzione del collegio.
Ciascuna parte deve nominare il proprio arbitro per iscritto. Anche l’accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve risultare da un atto scritto, come la firma del compromesso o il verbale della prima riunione. Se le parti non trovano un accordo sulla nomina, interviene il Presidente del Tribunale. Questa fitta rete di formalità esclude in partenza che il rapporto possa essere paragonato a una semplice prestazione d’opera quotidiana o informale.
Perché la prescrizione presuntiva non si applica ai rapporti formali
La prescrizione presuntiva si fonda su un presupposto pratico molto semplice. Esistono contratti e prestazioni che si esauriscono rapidamente, per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazioni e senza il rilascio di una formale quietanza scritta. Si pensi alle spese di soggiorno in albergo o alle lezioni private. In questi casi, il decorso del tempo fa presumere che il pagamento sia già avvenuto.
Al contrario, quando un rapporto richiede atti scritti obbligatori e procedure complesse, questa presunzione non ha ragione di esistere. La liquidazione del compenso degli arbitri richiede una proposta di pagamento che le parti devono accettare. Se manca l’accordo, deve intervenire il Presidente del Tribunale con un apposito provvedimento di liquidazione. Questa procedura esclude qualsiasi possibilità di un pagamento immediato e informale.
Le motivazioni della decisione sulla prescrizione presuntiva
I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato che la prescrizione presuntiva non può operare in questo scenario. La sentenza evidenzia che la carica di componente di un collegio arbitrale può essere affidata anche a soggetti non professionisti. Di conseguenza, l’attività dell’arbitro non rientra automaticamente nella categoria delle prestazioni professionali protette dalla prescrizione triennale.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la presunzione di pagamento si applica solo ai rapporti che si svolgono senza formalità. Nel caso dell’arbitrato, l’intera procedura, dalla nomina alla liquidazione del compenso, è governata da regole scritte e passaggi formali. La necessità di un decreto del Presidente del Tribunale per stabilire l’importo esclude che il pagamento possa avvenire in via immediata e senza traccia documentale. Per queste ragioni, il credito dell’arbitro rimane esigibile secondo i termini di prescrizione ordinaria.
Le conclusioni sul diritto al compenso dell’arbitro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il debitore dovrà quindi pagare interamente il compenso dovuto all’arbitro per l’attività svolta, oltre a farsi carico di tutte le spese del giudizio di legittimità.
Questa pronuncia stabilisce un principio fondamentale per la tutela dei componenti dei collegi arbitrali. Chi assume l’incarico di arbitro ha diritto a ricevere il proprio compenso senza il rischio di vedere svanire il proprio credito dopo soli tre anni. Le formalità imposte dalla legge per la nomina e per la liquidazione proteggono il diritto al compenso, garantendo che la prescrizione ordinaria decennale rimanga l’unico vero limite temporale per la riscossione.
Che cos’è la prescrizione presuntiva?
Si tratta di una regola per cui la legge presume che un debito sia stato pagato dopo un certo periodo di tempo, a meno che il creditore non dimostri il contrario con mezzi molto limitati.
Perché la prescrizione presuntiva non si applica al compenso dell’arbitro?
Perché la nomina e la liquidazione del compenso dell’arbitro richiedono atti scritti e procedure formali, mentre la presunzione di pagamento si applica solo ai rapporti informali e immediati.
Qual è il termine di prescrizione per il compenso di un arbitro?
Il compenso dell’arbitro è soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni, poiché non si applica il termine ridotto di tre anni previsto per altre prestazioni professionali.