Quando due aziende firmano un contratto, spesso inseriscono una clausola compromissoria per risolvere le future liti tramite arbitri privati. Questa scelta esclude la possibilità di rivolgersi al tribunale ordinario. Nel caso in esame, l’Acquirente di un macchinario industriale ha avviato una causa davanti al giudice statale per contestare il malfunzionamento del bene. Il Fornitore si è difeso eccependo subito l’esistenza dell’accordo arbitrale. La questione è giunta fino alla Corte di Cassazione, che ha dovuto chiarire i limiti di operatività di tale accordo e i comportamenti che possono indicare una rinuncia allo stesso.
Il comportamento in giudizio e la presunta rinuncia alla clausola compromissoria
L’Acquirente sosteneva che il Fornitore avesse rinunciato all’arbitrato. Secondo questa tesi, la formulazione di domande subordinate e la richiesta di termini per presentare le prove dimostravano la volontà di accettare il giudizio dello Stato. La Cassazione ha smentito questa ricostruzione. I giudici hanno chiarito che difendersi attivamente nel processo è un dovere del difensore. Svolgere attività istruttorie o proporre domande in via subordinata non cancella l’eccezione sollevata all’inizio. La volontà di rinunciare all’arbitrato deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile.
La coesistenza tra foro eletto e arbitri privati
Il contratto conteneva sia l’indicazione di un foro statale competente sia la previsione dell’arbitrato. L’Acquirente riteneva che queste due clausole fossero in contraddizione e che la scelta del tribunale ordinario annullasse l’arbitrato. La Suprema Corte ha spiegato che le due previsioni possono coesistere perfettamente. L’elezione di un foro statale serve per gestire questioni specifiche che gli arbitri non possono decidere direttamente. Un esempio tipico è la richiesta di provvedimenti cautelari urgenti. Pertanto, la presenza di un foro di elezione non cancella la prioritaria volontà delle parti di affidare il merito della lite a un collegio arbitrale.
Le motivazioni: perché la clausola compromissoria prevale sul giudice ordinario
I giudici della Cassazione hanno rigettato tutti i motivi di ricorso presentati dall’Acquirente. La Corte ha chiarito che l’eccezione di arbitrato era stata sollevata tempestivamente fin dal primo atto di difesa del Fornitore. La successiva attività difensiva non ha comportato alcuna rinuncia tacita. Inoltre, l’interpretazione del contratto deve sempre ricercare la reale volontà delle parti. Nel testo contrattuale emergeva chiaramente l’intenzione di deferire ad arbitri ogni controversia collegata alla fornitura. La designazione di un foro territoriale non smentisce questa preferenza ma la integra per gli aspetti di competenza del giudice pubblico. Infine, la lunga durata del processo statale non può giustificare la violazione dell’accordo privato firmato dalle parti.
Le conclusioni: gli effetti della decisione sulla clausola compromissoria
La decisione della Corte di Cassazione conferma la centralità dell’autonomia privata nei rapporti commerciali. L’Acquirente ha perso definitivamente la causa davanti alla giurisdizione ordinaria. La sentenza impugnata è valida e la controversia deve essere trasferita davanti a un collegio di arbitri privati. L’Acquirente deve anche pagare le spese di giudizio in favore del Fornitore, liquidate in oltre ottomila euro. Questa pronuncia ricorda alle imprese l’importanza di valutare con estrema attenzione le clausole relative alla risoluzione delle controversie al momento della firma di un contratto. Una volta accettato l’arbitrato, non è possibile ignorarlo per adire la giustizia ordinaria.
Cosa succede se si avvia una causa in tribunale nonostante la presenza di una clausola compromissoria?
La controparte può eccepire l’incompetenza del giudice ordinario e il processo statale viene chiuso, costringendo le parti a rivolgersi agli arbitri privati.
La richiesta di prove in tribunale equivale a rinunciare all’arbitrato privato?
No, difendersi attivamente nel processo e chiedere termini istruttori costituisce un dovere del difensore e non comporta alcuna rinuncia tacita alla clausola.
Possono coesistere l’elezione di un foro statale e una clausola per l’arbitrato?
Sì, la scelta di un foro statale serve per gestire procedure specifiche come i provvedimenti cautelari d’urgenza, senza annullare l’accordo principale sull’arbitrato.