Storno crediti e fondo rischi: una manovra contabile sotto esame
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra una corretta gestione contabile e una pratica fiscalmente illegittima in materia di storno crediti e fondo rischi. La vicenda riguarda un’azienda sanitaria che, per ragioni prudenziali, aveva deciso di ridurre i propri ricavi dichiarati trasferendo alcuni crediti, vantati verso il sistema sanitario regionale, a un apposito fondo rischi. Questa operazione aveva l’effetto diretto di abbassare la base imponibile e, di conseguenza, le imposte dovute. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ritenuto questa procedura non conforme alle normative fiscali, dando il via a un contenzioso che è arrivato fino al massimo grado di giudizio.
I fatti: un credito incerto e una soluzione contabile creativa
L’azienda sanitaria operava in convenzione con il servizio sanitario regionale. A seguito di un contenzioso amministrativo sulla remunerazione di alcune prestazioni erogate, la società ha ritenuto che la certezza dei propri crediti fosse venuta meno. Di conseguenza, ha effettuato uno storno contabile. In pratica, ha ‘cancellato’ una parte dei ricavi già iscritti a bilancio e ha trasferito il valore corrispondente in un fondo rischi su crediti. In questo modo, l’azienda intendeva proteggersi dal potenziale mancato incasso. Tuttavia, secondo il Fisco, questa operazione alterava il principio di capacità contributiva, poiché riduceva i ricavi in modo arbitrario e non attraverso le procedure corrette previste dalla legge.
Il cuore della questione risiede nel corretto utilizzo del principio di competenza. Questo principio stabilisce che i ricavi devono essere contabilizzati quando la prestazione è stata eseguita e il diritto al compenso è maturato, a prescindere dal momento dell’effettivo incasso. Una volta che un ricavo è iscritto in bilancio, non può essere semplicemente ‘stornato’ per una valutazione soggettiva di incertezza. La normativa fiscale prevede uno strumento specifico per gestire il rischio di insolvenza: il fondo rischi su crediti. Questo fondo, però, non si crea riducendo i ricavi. Si costituisce, invece, imputando al conto economico una voce di costo. La differenza è sostanziale: nel primo caso si agisce sui ricavi, nel secondo sui costi deducibili, seguendo regole precise.
Le motivazioni della Cassazione sullo storno crediti e fondo rischi
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi dell’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno affermato che non è consentito al contribuente stornare i ricavi, anche se per valutazioni prudenziali. Una simile operazione si tradurrebbe in un ‘apprezzamento volontario’ che altera il principio di oggettività del bilancio fiscale. I crediti, anche se contestati, dovevano rimanere iscritti nell’attivo di bilancio. La loro svalutazione o la copertura del rischio di perdita doveva avvenire tramite l’accantonamento di un costo specifico nel conto economico, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 106 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). L’operazione posta in essere dall’azienda, invece, ha ridotto direttamente l’imponibile senza passare per la corretta imputazione di un costo, configurando un indebito vantaggio fiscale.
Le conclusioni: chi vince e cosa insegna la sentenza
L’esito finale è la vittoria dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza della commissione tributaria regionale, favorevole all’azienda, è stata annullata con rinvio. Questo significa che un’altra corte dovrà riesaminare il caso, ma dovrà attenersi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione. In pratica, l’azienda ha perso la causa. La decisione ribadisce una regola fondamentale della contabilità fiscale: la gestione del rischio sui crediti non può mai avvenire tramite la riduzione diretta dei ricavi già maturati. La strada corretta è quella della deduzione di costi specifici, secondo criteri oggettivi e normativamente definiti, per evitare che la determinazione del reddito imponibile sia lasciata alla discrezionalità del contribuente.
È possibile ridurre i ricavi dichiarati trasferendo un credito a un fondo rischi?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i ricavi, una volta maturati secondo il principio di competenza, non possono essere ridotti tramite storno. Il fondo rischi si costituisce imputando un costo, non diminuendo i ricavi.
Come deve comportarsi un’azienda se un credito diventa di dubbia esigibilità?
L’azienda deve mantenere il credito iscritto tra i ricavi e, per coprire il rischio di perdita, può accantonare una somma a un fondo rischi. Tale accantonamento rappresenta un costo deducibile secondo le regole fiscali, non una riduzione dei ricavi.
Un contenzioso legale rende un credito automaticamente incerto ai fini fiscali?
Non necessariamente al punto da giustificarne lo storno dai ricavi. Il credito deve rimanere contabilizzato come tale. Il rischio di mancato incasso dovuto al contenzioso va gestito attraverso gli appositi strumenti contabili, come la svalutazione o l’accantonamento al fondo rischi, che sono considerati costi.