Il Foro speciale avvocato si estende all’arbitrato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un importante aspetto procedurale a tutela dei professionisti legali. La Corte ha stabilito che il Foro speciale avvocato, previsto dal codice di procedura civile per il recupero dei crediti professionali, si applica anche quando la prestazione è stata svolta nell’ambito di un arbitrato. Questa decisione consolida le garanzie per gli avvocati, equiparando di fatto la difesa in un lodo arbitrale a quella in un tribunale ordinario.
La vicenda: un credito professionale non pagato
I fatti all’origine della controversia sono semplici. Un Avvocato aveva difeso un Ente Comunale in un complesso procedimento arbitrale. Al termine del suo mandato, il professionista ha emesso la parcella per un importo considerevole, ma il Comune non ha provveduto al pagamento. Per recuperare il suo onorario, l’Avvocato ha richiesto un decreto ingiuntivo (un ordine di pagamento del tribunale) presso il foro della città dove ha sede il suo Consiglio dell’Ordine, come consentito dalla legge.
La contestazione del Comune e il dubbio sulla competenza
L’Ente Comunale ha immediatamente contestato la richiesta, non entrando nel merito del debito, ma sollevando una questione di competenza territoriale. Secondo la difesa del Comune, il tribunale scelto dall’Avvocato non era quello corretto. La tesi era che il Foro speciale avvocato fosse una regola eccezionale, applicabile solo alle attività svolte davanti a un giudice dello Stato e non estensibile alle procedure arbitrali, che sono una forma di giustizia privata. Il primo giudice adito aveva dato ragione al Comune, dichiarandosi incompetente.
Il principio del Foro speciale avvocato e l’arbitrato
L’articolo 637 del codice di procedura civile prevede una regola di favore per gli avvocati. Per recuperare i loro crediti, possono rivolgersi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Questo foro è alternativo a quelli generali (come il luogo di residenza del debitore). Il dubbio nasceva dal fatto che la norma non menziona esplicitamente l’arbitrato. La questione era quindi se l’attività difensiva in un arbitrato rituale potesse essere considerata equivalente a quella svolta in un processo ordinario ai fini dell’applicazione di questa norma.
Le motivazioni: l’arbitrato rituale è come un processo
La Corte di Cassazione ha risolto la questione accogliendo il ricorso dell’Avvocato. I giudici hanno spiegato che l’arbitrato rituale, nel corso degli anni, ha assunto una natura sempre più simile a quella del processo giurisdizionale. La sua conclusione, il lodo, produce gli stessi effetti di una sentenza e può essere resa esecutiva. L’attività difensiva svolta dall’avvocato in questo contesto è quindi del tutto paragonabile a quella prestata davanti a un giudice statale. Di conseguenza, non esiste alcuna ragione logica per escludere i crediti maturati in un arbitrato dall’ambito di applicazione del Foro speciale avvocato.
Le conclusioni: una tutela rafforzata per i legali
La decisione ha un risultato pratico molto chiaro: l’Avvocato ha vinto. Il tribunale che lui aveva originariamente scelto è stato dichiarato competente a decidere sulla sua richiesta di pagamento. Il principio sancito è di grande importanza: il Foro speciale avvocato è uno strumento valido per recuperare i compensi professionali a prescindere che l’attività sia stata svolta in un tribunale o in un arbitrato rituale. Questa interpretazione estensiva della norma rafforza la tutela del lavoro dei professionisti legali, semplificando le azioni di recupero del credito.
Un avvocato può usare il foro del suo Ordine per recuperare crediti di un arbitrato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il foro speciale previsto per gli avvocati è applicabile anche per recuperare gli onorari relativi a prestazioni svolte in un arbitrato rituale.
Cos’è esattamente il Foro speciale dell’avvocato?
È una norma che consente a un avvocato di avviare una causa per il pagamento dei suoi compensi presso il tribunale del luogo in cui ha sede il suo Consiglio dell’Ordine, come alternativa ai fori ordinari.
Perché l’arbitrato rituale è stato equiparato a un processo in tribunale?
Perché la sua decisione finale, il lodo, ha la stessa forza vincolante di una sentenza e può essere eseguita forzatamente, rendendo l’attività difensiva dell’avvocato del tutto analoga a quella svolta in un giudizio ordinario.