Assegno Familiare: il requisito reddituale va provato, anche per i familiari all’estero
L’accesso all’assegno per il nucleo familiare (ANF) è subordinato a precise condizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: spetta al richiedente l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale complessivo del proprio nucleo familiare. Questo principio si applica con particolare rigore anche ai cittadini stranieri con familiari residenti nel paese d’origine. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un cittadino di origine senegalese, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, si era visto negare dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare per un periodo di circa cinque anni. La richiesta, pari a oltre 23.000 euro, si basava sull’applicabilità della direttiva comunitaria 2003/109/CE, che garantisce parità di trattamento in materia di assistenza.
Entrambi i giudici di merito avevano respinto la domanda per una ragione specifica: la carenza di allegazione e di prova riguardo al possesso del requisito reddituale. Il lavoratore, infatti, non aveva fornito una dimostrazione completa dei redditi percepiti dall’intero nucleo familiare, in particolare da quella parte della famiglia ancora residente nel paese di origine. Contro la decisione della Corte d’Appello, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione.
La questione del requisito reddituale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno chiarito che il ricorso, pur denunciando una violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito con la stessa decisione.
Il punto centrale della controversia era se il requisito reddituale fosse un semplice presupposto per l’erogazione o un elemento costitutivo del diritto stesso. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha ribadito la seconda opzione.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che l’erogazione dell’assegno familiare, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 69/1988, presuppone una duplice condizione che deve essere provata dall’interessato:
- L’effettivo svolgimento di attività lavorativa.
- La sussistenza del requisito reddituale, secondo cui l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altre prestazioni previdenziali è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente accertato la mancanza di prova del reddito della parte del nucleo familiare residente all’estero. Il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per permettere al giudice di verificare la sussistenza di questo elemento costitutivo del diritto. La semplice produzione della propria dichiarazione dei redditi (modello 730) è stata ritenuta insufficiente a tale scopo.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione offre un’importante lezione pratica. Chiunque richieda l’assegno per il nucleo familiare deve essere consapevole che l’onere della prova grava interamente su di lui. Non è sufficiente dichiarare di averne diritto, ma è necessario fornire all’ente previdenziale e, in caso di contenzioso, al giudice, tutta la documentazione idonea a dimostrare il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare. Per i cittadini stranieri, questo obbligo si estende ai redditi prodotti dai familiari nel paese d’origine. La mancata o incompleta dimostrazione del requisito reddituale non è una mera irregolarità formale, ma un ostacolo insormontabile che impedisce la nascita stessa del diritto alla prestazione.
Per ottenere l’assegno per il nucleo familiare, è sufficiente dimostrare solo il proprio reddito da lavoro?
No, non è sufficiente. È necessario dimostrare il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare. La normativa prevede che la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altre prestazioni simili non debba essere inferiore al 70% del reddito totale del nucleo.
Un cittadino straniero con familiari residenti all’estero come deve provare il requisito reddituale per l’ANF?
Deve fornire la prova del reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, inclusi quelli che risiedono nel paese di provenienza. La mancata allegazione e prova di questi redditi impedisce il riconoscimento del diritto.
La dichiarazione dei redditi personale (es. modello 730) è una prova sufficiente del reddito dell’intero nucleo familiare?
No. Secondo la decisione in esame, la sola produzione della propria dichiarazione dei redditi è stata ritenuta insufficiente, in quanto non dimostra i redditi percepiti dagli altri membri del nucleo familiare, specialmente se residenti all’estero. È onere del richiedente fornire una prova completa e onnicomprensiva.