La sola esistenza di un procedimento penale giustifica l’emissione di un avviso di accertamento prima dei 60 giorni previsti dalla legge?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mera pendenza di un procedimento penale non è di per sé sufficiente a dimostrare la “particolare e motivata urgenza” richiesta dall’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 per emettere un avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni.
Chi deve provare la sussistenza delle ragioni d’urgenza per emettere un avviso “ante tempus”?
L’onere della prova ricade sull’Amministrazione Finanziaria. Essa deve dimostrare l’effettiva esistenza, al momento dell’emissione dell’atto, di un concreto rischio di compromissione del credito erariale che giustifichi l’anticipazione dell’avviso.
Cosa si intende per “sede effettiva” ai fini di una contestazione di esterovestizione?
Per “sede effettiva” o “sede dell’amministrazione” si intende il luogo dove vengono concretamente prese le decisioni strategiche e direttive dell’impresa. Questo si basa su elementi sostanziali (come il luogo di riunione dei dirigenti e di gestione dell’attività) e non solo sulla sede legale formale indicata nei registri.