Scioglimento del contratto nel fallimento: i limiti al ricorso in Cassazione
Il potere del curatore fallimentare di optare per lo scioglimento del contratto pendente rappresenta uno degli strumenti più incisivi nella gestione delle procedure concorsuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i confini della contestabilità di tale scelta, focalizzandosi sull’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i decreti che confermano tale decisione.
Il caso della cessione dei crediti fiscali
La vicenda trae origine da una cessione di crediti IVA e IRES effettuata da una società in amministrazione straordinaria a favore di una società finanziaria. Successivamente, la procedura di amministrazione straordinaria veniva convertita in fallimento. Il curatore fallimentare, ritenendo che il contratto non fosse stato ancora integralmente eseguito da entrambe le parti, decideva di esercitare la facoltà di scioglimento del contratto ai sensi dell’articolo 72 della Legge Fallimentare.
La società finanziaria impugnava tale decisione, sostenendo che il contratto fosse già stato perfezionato e che lo scioglimento non fosse applicabile a contratti stipulati durante una procedura concorsuale precedente in regime di continuità. Tuttavia, sia il Giudice Delegato che il Tribunale rigettavano i reclami, confermando la legittimità dell’operato della curatela.
La natura del provvedimento di scioglimento
Il punto centrale della discussione giuridica riguarda la natura del decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo. Per poter accedere al ricorso straordinario in Cassazione previsto dall’articolo 111 della Costituzione, il provvedimento deve possedere due requisiti fondamentali: la decisorietà e la definitività.
La decisorietà implica che l’atto debba risolvere una controversia su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. La definitività richiede che l’atto non sia altrimenti modificabile o revocabile. Nel caso dello scioglimento del contratto, la giurisprudenza consolidata ritiene che tali requisiti non sussistano.
Perché lo scioglimento del contratto non è decisorio
Secondo la Suprema Corte, il decreto che respinge il reclamo contro lo scioglimento non risolve una lite su diritti, ma attiene alla gestione del patrimonio della società fallita. Si tratta di un atto di controllo sull’esercizio di un potere discrezionale del curatore.
Inoltre, il provvedimento non è definitivo perché il contraente che subisce lo scioglimento può sempre avviare una causa ordinaria di cognizione. In quella sede, potrà contestare la sussistenza dei presupposti legali per lo scioglimento e richiedere l’accertamento dei propri diritti contrattuali. La disponibilità di questo rimedio ordinario esclude la possibilità di ricorrere direttamente in Cassazione contro il decreto camerale.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno ribadito che lo scioglimento del contratto ex art. 72 l.fall. è un atto negoziale unilaterale del curatore. Il decreto del tribunale che lo conferma non ha natura di sentenza, poiché non accerta in via definitiva la validità o l’efficacia del rapporto contrattuale, ma si limita a verificare la regolarità formale e la convenienza gestionale della scelta della curatela nell’interesse della massa dei creditori.
La Corte ha inoltre precisato che la mancata pronuncia su alcuni motivi di reclamo o l’eventuale errore nell’applicazione delle norme sulla consecutio delle procedure non mutano la natura non decisoria del provvedimento. L’inammissibilità del ricorso deriva quindi dall’assenza di un pregiudizio definitivo ai diritti soggettivi che non sia rimediabile in un giudizio a cognizione piena.
Le conclusioni
In conclusione, chi subisce lo scioglimento di un contratto da parte di un curatore fallimentare non può sperare in una tutela immediata dinanzi alla Corte di Cassazione contro il decreto di rigetto del reclamo. La strategia difensiva corretta deve passare per l’instaurazione di un giudizio ordinario volto ad accertare l’illegittimità dello scioglimento o l’avvenuta esecuzione del contratto prima del fallimento. Questa decisione conferma il rigore del sistema processuale nel distinguere tra atti di gestione fallimentare e provvedimenti giurisdizionali decisori.
Il curatore può sciogliersi da un contratto di cessione crediti?
Sì, il curatore può esercitare la facoltà di scioglimento se il contratto non è stato ancora integralmente eseguito da entrambe le parti al momento della dichiarazione di fallimento.
È possibile impugnare in Cassazione il decreto che conferma lo scioglimento?
No, il ricorso straordinario per Cassazione è inammissibile perché il decreto ha natura gestionale e non decide in via definitiva su diritti soggettivi.
Quale tutela ha il contraente che subisce lo scioglimento del contratto?
Il contraente può promuovere un ordinario giudizio di cognizione per contestare la sussistenza dei presupposti dello scioglimento e far valere le proprie pretese contrattuali.