Prescrizione illecito disciplinare: la Cassazione annulla la sanzione
La prescrizione illecito disciplinare rappresenta un limite invalicabile per l’esercizio del potere sanzionatorio degli ordini professionali, garantendo la certezza del diritto per l’iscritto. In una recente e significativa pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito come il decorso del tempo possa estinguere l’azione disciplinare anche in pendenza di giudizio, specialmente quando i tempi di deposito delle decisioni si dilatano eccessivamente.
Il contesto della prescrizione illecito disciplinare
La vicenda trae origine da una contestazione mossa nei confronti di due professionisti per violazioni del Codice Deontologico Forense risalenti al periodo tra ottobre e novembre 2014. Dopo una prima sanzione di censura irrogata a livello locale, il caso è giunto davanti al Consiglio Nazionale Forense. Sebbene la decisione di rigetto del ricorso fosse stata deliberata nel giugno 2019, la sentenza è stata depositata solo nel febbraio 2023. Questo ritardo burocratico ha portato i legali dei professionisti a eccepire la maturata prescrizione illecito disciplinare davanti alla Suprema Corte, evidenziando come fossero trascorsi oltre otto anni dai fatti contestati.
La decisione sulla prescrizione illecito disciplinare
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha verificato che, ai sensi della legge professionale forense, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni, che può essere prolungato fino a un massimo di sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi. Nel caso di specie, il deposito della sentenza del CNF è avvenuto ben oltre tale limite massimo, rendendo l’illecito ormai estinto. I giudici hanno sottolineato che la prescrizione è rilevabile d’ufficio e non richiede indagini fattuali complesse se i dati temporali sono già acquisiti agli atti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura amministrativa delle sanzioni disciplinari. Questo implica che, per individuare il regime di prescrizione applicabile, occorra fare riferimento esclusivamente al momento della commissione del fatto (principio del tempus regit actum). A differenza del diritto penale, non si applica automaticamente lo jus superveniens più favorevole se questo riguarda solo i termini prescrizionali e non la natura del reato o della pena. Poiché la condotta risaliva al 2014, il regime dettato dall’articolo 56 della Legge 247/2012 era pienamente operativo e il termine massimo di sette anni e sei mesi era ampiamente decorso al momento del deposito della sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha riaffermato che il diritto alla difesa e la stabilità delle posizioni giuridiche prevalgono sull’esigenza sanzionatoria quando lo Stato o l’Ordine professionale non agiscono entro i termini perentori stabiliti dalla legge. La dichiarazione di estinzione per prescrizione illecito disciplinare comporta la rimozione di ogni effetto della sanzione precedentemente irrogata. Questa sentenza funge da monito per gli organi disciplinari sulla necessità di rispettare non solo le regole procedurali, ma anche i tempi tecnici di deposito dei provvedimenti, la cui inosservanza può vanificare l’intero procedimento amministrativo.
Qual è il termine massimo di prescrizione per un illecito disciplinare forense?
Il termine ordinario è di sei anni dalla commissione del fatto, ma può arrivare a un massimo di sette anni e sei mesi se intervengono atti interruttivi come l’inizio del procedimento.
Cosa succede se la sentenza viene depositata dopo molti anni dai fatti?
Se tra la commissione del fatto e il deposito della sentenza definitiva trascorre un tempo superiore al termine massimo di prescrizione, l’illecito si estingue e la sanzione viene annullata.
Il giudice può dichiarare la prescrizione anche se l’interessato non la richiede espressamente?
Sì, la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché non siano necessari nuovi accertamenti sui fatti.