Credito privilegiato: la banca non eredita la prelazione pubblica
Il tema del credito privilegiato nei finanziamenti garantiti dallo Stato rappresenta un punto cruciale per la gestione dei recuperi crediti nelle procedure concorsuali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della prelazione spettante ai soggetti che finanziano le piccole e medie imprese (PMI) attraverso fondi pubblici.
Il caso del finanziamento garantito dal Fondo PMI
La controversia nasce dall’opposizione di un istituto di credito allo stato passivo di una società fallita. La banca aveva erogato un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (Medio Credito Centrale). A seguito del fallimento della società beneficiaria, la banca chiedeva che il proprio credito fosse ammesso con il credito privilegiato previsto dal d.lgs. 123/98, anziché in via chirografaria.
Il Tribunale aveva respinto la richiesta, osservando che la normativa riserva la prelazione solo allo Stato e agli enti pubblici che recuperano somme erogate o garantite. La banca ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il privilegio dovesse estendersi anche al soggetto privato che opera in sinergia con il fondo pubblico.
La decisione della Suprema Corte sul credito privilegiato
La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento restrittivo. Il credito privilegiato previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998 assiste esclusivamente i crediti dello Stato per la restituzione di erogazioni pubbliche. Se il contributo pubblico consiste in una garanzia o in un conto interessi, la prelazione non si estende automaticamente al mutuo concesso dalla banca privata all’impresa.
La distinzione tra rischio pubblico e privato
La ratio della norma è proteggere le risorse pubbliche. Il privilegio assiste il credito del gestore del Fondo di garanzia solo dopo che questo ha subito l’escussione della garanzia. In quel momento, il soggetto pubblico subentra nel diritto di recupero. La banca, finché non viene rimborsata dal Fondo, rimane titolare di un credito ordinario verso il fallimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura eccezionale delle cause di prelazione. Il privilegio ex art. 9 d.lgs. 123/98 è configurato per garantire il recupero di fondi che gravano economicamente sulla collettività. Estendere tale beneficio a un istituto di credito privato significherebbe duplicare una protezione legale nata per scopi di finanza pubblica. La legge prevede che solo lo Stato e gli enti territoriali possano procedere al recupero mediante iscrizione a ruolo, confermando che la legittimazione a far valere il privilegio è strettamente legata alla natura pubblica del soggetto creditore.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza ribadiscono che la banca non può beneficiare della prelazione spettante al Fondo PMI per il solo fatto di aver erogato il prestito garantito. Il credito bancario resta chirografario, mentre il privilegio si attiva solo in capo al gestore pubblico una volta pagata la garanzia. Questa distinzione è fondamentale per i creditori che devono valutare le probabilità di recupero in un fallimento, distinguendo nettamente tra la posizione della banca e quella degli enti pubblici coinvolti nel sostegno alle imprese.
La banca può vantare il privilegio per un prestito garantito dal Fondo PMI?
No, il privilegio spetta esclusivamente all’ente pubblico che gestisce il fondo dopo l’escussione della garanzia e non alla banca privata.
Cosa succede se il finanziamento viene revocato per inadempimento?
Il credito per la restituzione nasce già privilegiato in capo all’amministrazione pubblica, indipendentemente dal momento in cui avviene la revoca.
Qual è la differenza tra il credito della banca e quello del Fondo di garanzia?
Il credito della banca è solitamente chirografario, mentre quello del Fondo, una volta pagata la banca, gode della prelazione legale per il recupero.