La gestione delle spese processuali rappresenta uno degli aspetti più delicati di ogni lite giudiziaria. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Genova ha analizzato con precisione la responsabilità delle spese legali quando viene effettuata una chiamata in causa di un terzo che, al termine del giudizio, risulta estraneo ai fatti o non responsabile. Il provvedimento conferma l’orientamento consolidato della Suprema Corte, sottolineando come l’arbitrarietà della chiamata possa costare cara alla parte istante.
I fatti e il primo grado di giudizio
La vicenda trae origine da un’azione risarcitoria promossa per danni causati a un immobile durante lavori di sbancamento e costruzione. L’attrice aveva citato in giudizio il progettista e altri professionisti, ritenendoli responsabili dei danni. Il progettista, a sua volta, aveva provveduto alla chiamata in causa di numerosi terzi, tra cui l’appaltatore, il direttore operativo e il collaudatore statico, chiedendo di essere garantito in caso di condanna.
Il Tribunale di primo grado, pur accertando parzialmente il danno, ha escluso la responsabilità dei terzi chiamati dal progettista. Di conseguenza, il giudice ha condannato il progettista a rifondere le spese legali sostenute da questi terzi, definendo la loro chiamata come “manifestamente infondata”.
La decisione in appello sulla chiamata in causa
Il progettista ha proposto appello, sostenendo che le spese dei terzi avrebbero dovuto essere poste a carico dell’attrice principale, poiché era stata la sua citazione generica a costringerlo ad estendere il contraddittorio per prudenza processuale. La Corte d’Appello di Genova ha però rigettato questa tesi.
Secondo la Corte, il principio generale prevede che le spese del terzo chiamato siano a carico dell’attore soccombente solo se la chiamata è stata giustificata dalle difese del convenuto. Tuttavia, se l’iniziativa del convenuto è arbitraria o manifestamente infondata, le spese restano a carico del chiamante. Nel caso specifico, il progettista non aveva fornito elementi concreti per giustificare il coinvolgimento di figure come il collaudatore o il direttore operativo in quella specifica fase del cantiere.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla violazione degli oneri di allegazione. Chi invoca la responsabilità di un soggetto deve descrivere in modo specifico e concreto le condotte negligenti o imprudenti. L’appellante aveva ammesso di aver effettuato la chiamata in causa “al buio”, senza approfondire i profili di responsabilità dei singoli chiamati. Questa condotta è stata qualificata come un abuso dello strumento processuale. La genericità della citazione ricevuta dall’attrice non è stata ritenuta una scusante valida, poiché il progettista avrebbe dovuto valutare con prudenza l’effettiva utilità di coinvolgere terzi estranei al nucleo centrale della controversia progettuale.
Le conclusioni
La Corte d’Appello ha concluso confermando integralmente la sentenza di primo grado. L’appello è stato respinto con la condanna dell’appellante al pagamento di circa 10.000 euro per le spese di lite del grado di appello, oltre agli oneri accessori e al raddoppio del contributo unificato. Questa sentenza ricorda ai professionisti e alle imprese che la chiamata in causa di terzi deve essere sempre supportata da una strategia difensiva solida e da allegazioni di fatto precise, pena il rischio di dover sostenere ingenti costi legali per soggetti risultati poi vittoriosi.
Chi deve pagare le spese legali del terzo chiamato in causa se la domanda principale è respinta?
In genere le spese sono a carico dell’attore soccombente, ma restano a carico del chiamante se la sua iniziativa risulta manifestamente infondata o arbitraria.
Cosa si intende per chiamata in causa al buio?
Si verifica quando una parte coinvolge terzi nel processo senza avere argomenti o prove specifiche per sostenerne la responsabilità, violando le regole di prudenza processuale.
È possibile contestare la condanna alle spese se la citazione dell’attore era generica?
No, la genericità dell’atto di citazione non giustifica una chiamata in causa indiscriminata di terzi, poiché ogni parte ha l’onere di allegare fatti specifici contro chi decide di evocare in giudizio.