Inammissibilità ricorso cassazione: il caso della restituzione atti al PM
Nel panorama del diritto processuale penale, il tema della impugnabilità degli atti intermedi riveste un’importanza fondamentale per la corretta strategia difensiva. Un caso recente ha messo in luce i presupposti dell’inammissibilità ricorso cassazione quando si contesta un’ordinanza di trasmissione atti al Pubblico Ministero.
Analisi dei fatti
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di occupazione abusiva. Durante lo svolgimento di un giudizio abbreviato presso il Tribunale, il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato che, sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato, il fatto reale (momento consumativo e luogo dell’occupazione) era sensibilmente diverso da quello originariamente contestato dal Pubblico Ministero.
Di conseguenza, il Giudice ha emesso un’ordinanza ai sensi dell’articolo 521, comma 2, del codice di procedura penale, ordinando la restituzione degli atti alla Procura affinché si procedesse correttamente per il “fatto diverso”. La difesa ha proposto ricorso, sostenendo che tale provvedimento fosse “abnorme” e che il giudice avrebbe dovuto, invece, pronunciare una sentenza di assoluzione.
Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso cassazione, confermando che il provvedimento impugnato non possiede i requisiti per essere sottoposto al vaglio della Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’ordinanza con cui il giudice dispone la trasmissione degli atti al PM per diversità del fatto non è impugnabile.
Questa decisione si basa sulla mancanza di un interesse concreto e immediato dell’imputato a ricorrere. Il provvedimento, infatti, non decide sulla colpevolezza o sull’innocenza, né incide sulla libertà personale del soggetto, ma si limita a resettare una fase del processo per garantire che l’accusa sia coerente con i fatti emersi.
Inammissibilità ricorso cassazione: i motivi tecnici
L’inammissibilità ricorso cassazione scatta ogniqualvolta venga impugnato un atto meramente interlocutorio o processuale che non arreca un pregiudizio effettivo e irreparabile ai diritti della difesa. Nel caso di specie, il diritto di difesa resta pienamente garantito nel successivo e nuovo procedimento che verrà instaurato sulla base del fatto correttamente inquadrato.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che non si può parlare di provvedimento “abnorme” (ovvero un atto fuori dal sistema). La trasmissione degli atti è una procedura espressamente prevista dal codice proprio per i casi in cui emerga una discrepanza tra accusa e realtà processuale.
La condanna pecuniaria per inammissibilità ricorso cassazione
Come conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, motivata dalla mancanza di diligenza nel valutare la non impugnabilità del provvedimento.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella natura non decisoria dell’ordinanza impugnata. Trattandosi di un atto che regola il flusso del procedimento senza incidere sul merito della responsabilità penale o sulla competenza del giudice, esso sfugge al controllo di legittimità immediato. Il Collegio ha seguito l’orientamento consolidato secondo cui non esiste un interesse ad agire contro un atto che non determina alcun pregiudizio, poiché il diritto a difendersi rimane inalterato nel futuro giudizio relativo al fatto diverso.
le conclusioni
In conclusione, la pronuncia ribadisce che il ricorso per cassazione non è uno strumento utilizzabile contro ogni provvedimento del giudice, ma richiede che l’atto impugnato abbia una valenza decisoria o incida su diritti fondamentali. Quando il giudice si limita a correggere il tiro dell’accusa restituendo gli atti al PM, il sistema processuale non permette scorciatoie difensive verso la Suprema Corte, privilegiando la prosecuzione ordinaria dell’iter giudiziario.
È possibile impugnare l’ordinanza che restituisce gli atti al PM per fatto diverso?
No, tale provvedimento è considerato meramente processuale e non impugnabile perché non decide sul merito del caso né sulla libertà personale dell’imputato.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Qual è lo scopo della restituzione degli atti al Pubblico Ministero?
Serve a garantire che l’imputazione sia corretta rispetto ai fatti emersi in udienza, permettendo al PM di formulare una nuova accusa che rispetti la realtà accertata.