La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3420 del 2023, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla corretta interpretazione della circostanza attenuante della minima partecipazione al reato. Questa pronuncia sottolinea come la genericità dei motivi di appello possa precludere l’esame nel merito anche in sede di legittimità, ribadendo al contempo la necessità di un contributo davvero marginale per l’applicazione dell’art. 114 del codice penale.
I Fatti del Caso: Il Furto Aggravato al Panificio
Il caso trae origine da un furto aggravato commesso ai danni di un panificio. L’imputato, insieme a un complice, era stato accusato di essersi introdotto nottetempo nell’esercizio commerciale e di aver sottratto l’incasso. La sua colpevolezza era stata affermata sia in primo grado che in appello, sulla base di prove concrete: era stato fermato subito dopo il fatto in possesso di una somma di denaro compatibile con quella rubata e presentava graffi recenti su una mano, riconducibili alla rottura della porta a vetri del negozio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali, contestando la decisione della Corte d’Appello per violazione di legge e difetto di motivazione.
La contestazione sulla pericolosità sociale
Il primo motivo criticava la mancata verifica della pericolosità sociale dell’imputato, presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta a questa specifica doglianza, già sollevata nell’atto di appello.
La richiesta di attenuante per minima partecipazione
Con il secondo motivo, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione prevista dall’art. 114 c.p. Si sosteneva che il contributo dell’imputato all’azione criminale fosse stato minimo rispetto a quello del complice e che la Corte d’Appello avesse omesso di motivare su questo punto.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, confermando di fatto la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha spiegato dettagliatamente le ragioni della sua decisione.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla pericolosità sociale, i giudici hanno rilevato la sua genericità. Il motivo d’appello originario era stato formulato in modo aspecifico, mescolando censure relative alla recidiva e alla pericolosità sociale, senza consentire alla Corte d’Appello di individuare una doglianza chiara e distinta. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il difetto di motivazione su un motivo d’appello generico non può essere fatto valere in sede di legittimità, poiché il vizio di inammissibilità è originario.
Anche il secondo motivo, sulla minima partecipazione, è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e manifesta infondatezza. La Corte ha chiarito che, per integrare l’attenuante dell’art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti. È necessario che il contributo sia del tutto marginale e di efficacia così lieve da risultare trascurabile nell’economia generale del reato. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva implicitamente escluso tale marginalità, ritenendo che l’imputato avesse pienamente concorso alla sottrazione dell’incasso, quantomeno forzando la porta d’ingresso. Tale condotta non può essere considerata di rilevanza minima.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce due principi fondamentali del diritto processuale e penale. In primo luogo, evidenzia l’importanza cruciale di formulare motivi di impugnazione specifici e puntuali. Un ricorso generico è destinato all’inammissibilità e non può essere ‘salvato’ in Cassazione lamentando un’omessa pronuncia del giudice precedente. In secondo luogo, conferma l’interpretazione restrittiva dell’attenuante della minima partecipazione: per ottenerne il riconoscimento, non basta dimostrare di aver ‘fatto meno’ degli altri, ma è necessario provare che il proprio apporto è stato quasi irrilevante per la riuscita del piano criminoso.
Quando un motivo di ricorso viene considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non espone in modo chiaro e specifico le critiche alla decisione impugnata, riportando censure vaghe che non permettono al giudice di comprendere concretamente quale sia la doglianza da esaminare.
Cosa si intende per ‘minima partecipazione’ in un reato secondo l’art. 114 del codice penale?
Per ‘minima partecipazione’ non si intende semplicemente un contributo minore rispetto agli altri complici, ma un apporto all’azione criminale di rilevanza talmente marginale e di efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell’economia generale del reato.
Se la Corte d’Appello non risponde a un motivo di impugnazione, si può sempre ricorrere in Cassazione per difetto di motivazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se il motivo di appello originale era inammissibile perché generico, il successivo difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello su quel punto non può essere validamente contestato in Cassazione, poiché il vizio di inammissibilità sussisteva fin dall’inizio.