Atto abnorme: la Cassazione annulla la restituzione degli atti al PM
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16152/2024, è intervenuta su un’importante questione procedurale, chiarendo i confini del cosiddetto atto abnorme. Il caso riguarda un’ordinanza con cui un Tribunale, ravvisando un’irregolarità nella notifica della richiesta di rinvio a giudizio, ha annullato la richiesta stessa, restituendo gli atti al Pubblico Ministero. Una decisione che, secondo i giudici supremi, ha creato un’illegittima battuta d’arresto nel processo.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine dalla decisione di un giudice monocratico di Pisa di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un imputato. La ragione di tale decisione risiedeva in una presunta nullità della notifica di tale richiesta.
In precedenza, il procedimento era stato sospeso poiché l’imputato risultava irreperibile all’estero. Successivamente, nel 2019, l’imputato veniva rintracciato e la richiesta di rinvio a giudizio gli veniva regolarmente notificata a mani proprie. Nonostante ciò, il Tribunale del dibattimento ha ritenuto nulla tale notifica, annullando non il decreto di citazione a giudizio, ma la richiesta stessa del PM e disponendo la restituzione degli atti all’organo dell’accusa.
Il Ricorso del PM e il concetto di atto abnorme
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato questa ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che costituisse un atto abnorme. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva commesso una violazione di legge, in particolare degli articoli 416, 419 e 420-bis del codice di procedura penale. Il PM ha evidenziato che la notifica della richiesta di rinvio a giudizio era stata eseguita correttamente e che, in ogni caso, tale adempimento compete al giudice dell’udienza preliminare, non al pubblico ministero.
L’errore del Tribunale, quindi, sarebbe stato duplice: da un lato, aver dichiarato una nullità inesistente; dall’altro, aver disposto una restituzione degli atti al PM per un compito non di sua competenza, provocando così una regressione anomala del procedimento, tipica dell’atto abnorme.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni del Procuratore, ritenendo fondato il ricorso.
Le Motivazioni
I giudici hanno innanzitutto chiarito che l’eventuale nullità della notifica della richiesta di rinvio a giudizio avrebbe dovuto, al massimo, portare alla dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, con una conseguente regressione del procedimento a quella specifica fase, ma non all’annullamento della richiesta del PM.
La decisione del Tribunale di annullare la richiesta di rinvio a giudizio e restituire gli atti al pubblico ministero è stata definita un atto abnorme sotto il profilo “strutturale”. Questo perché il provvedimento ha fatto derivare da un vizio di notifica (un atto del giudice) l’invalidità di un atto precedente del PM (la richiesta), imponendo a quest’ultimo un adempimento – il rinnovo della notifica – che per legge spetta all’ufficio del giudice dell’udienza preliminare (ex art. 419 c.p.p.).
Un tale provvedimento è “avulso dal sistema processuale”, poiché crea una stasi procedurale ingiustificata e impone a un’autorità compiti che non le sono propri, alterando la corretta sequenza degli atti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell’atto di citazione per vizi di notifica, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ordinanza del Tribunale di Pisa era un atto abnorme in quanto ha determinato un’illegittima regressione del procedimento a una fase già conclusa, attribuendo al PM compiti spettanti al giudice. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa affinché il processo possa proseguire nel suo corso naturale.
Quando un provvedimento del giudice è considerato un atto abnorme?
Un provvedimento è un atto abnorme quando si pone al di fuori del sistema processuale, sia perché non previsto dalla legge (abnormità strutturale), sia perché, pur essendo previsto, determina una stasi del procedimento e un’illegittima regressione a una fase precedente (abnormità funzionale).
Cosa avrebbe dovuto fare il Tribunale se avesse riscontrato un vizio nella notifica?
Secondo la Cassazione, il Tribunale, se avesse correttamente ravvisato un vizio nella notifica della richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio e non della richiesta del PM, con la conseguente regressione del processo a quella fase specifica per la rinnovazione dell’atto.
Perché la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è stata considerata illegittima?
La restituzione è stata ritenuta illegittima perché la notifica della richiesta di rinvio a giudizio è un adempimento che, ai sensi dell’art. 419 del codice di procedura penale, compete all’ufficio del giudice dell’udienza preliminare, non al Pubblico Ministero. Imporre tale compito al PM significa alterare la ripartizione di competenze prevista dalla legge.