Un ordine di demolizione per opere abusive non può essere revocato se l’impossibilità tecnica di eseguirlo, senza danneggiare le parti legittime dell’edificio, è causata da un comportamento imputabile allo stesso condannato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17701 del 2024, fornendo chiarimenti cruciali sull’applicazione del principio di proporzionalità in materia di abusi edilizi. La decisione sottolinea che la valutazione di proporzionalità deve riguardare la posizione del responsabile dell’illecito e non può essere estesa ai diritti di terzi estranei al procedimento penale.
I Fatti del Caso: Da Deposito ad Abitazione
Il caso trae origine da un decreto penale di condanna, divenuto definitivo nel 2015, che ordinava la demolizione di un intero piano rialzato di un edificio. L’abuso consisteva nell’aver illegittimamente mutato la destinazione d’uso dei locali da deposito ad abitazione, realizzando opere interne ed esterne (impianti, intonaci, infissi, un ripostiglio e un balcone).
In un primo momento, il giudice dell’esecuzione aveva revocato l’ordine, ritenendo che la demolizione avrebbe irrimediabilmente danneggiato il piano superiore, regolarmente condonato, ravvisando una sproporzione. Tuttavia, la Cassazione, in una precedente pronuncia, aveva annullato tale revoca, rilevando che l’impossibilità di demolire era una conseguenza diretta delle azioni del condannato, il quale aveva modificato la destinazione d’uso dopo il condono edilizio dell’edificio originario. La causa era quindi tornata al giudice di merito, che aveva rigettato la richiesta di revoca, portando a un nuovo ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Ordine di Demolizione
La Suprema Corte ha rigettato definitivamente il ricorso, confermando la piena legittimità dell’ordine di demolizione e chiarendo due aspetti fondamentali.
L’Imputabilità dell’Impossibilità Tecnica
Il primo punto cardine è che l’impossibilità tecnica di demolire le sole opere abusive, senza pregiudicare le parti lecite, non è un argomento valido per la revoca se tale impossibilità è stata creata proprio dal responsabile dell’abuso. Consentire il contrario significherebbe permettere al reo di ‘blindare’ un abuso realizzando opere connesse a strutture legittime, frustrando così la finalità ripristinatoria della sanzione demolitoria.
Il Principio di Proporzionalità: A Chi si Applica?
La difesa aveva invocato il principio di proporzionalità, sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), sostenendo che la demolizione avrebbe leso i diritti fondamentali della famiglia residente al piano superiore, estranea all’abuso. La Cassazione ha respinto questa argomentazione, definendola ‘eccentrica’.
Il bilanciamento tra il diritto all’abitazione e l’interesse pubblico alla tutela del territorio va effettuato tenendo conto esclusivamente della posizione del condannato, autore dell’abuso. Le situazioni di eventuali terzi, che non hanno una relazione giuridica con la porzione immobiliare abusiva, non possono paralizzare un ordine che ha efficacia erga omnes, cioè verso tutti. Tali soggetti potranno, se del caso, far valere le loro ragioni in sede civilistica, ma non bloccare l’esecuzione della sanzione penale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito che l’ordine di demolizione persegue lo scopo di ripristinare lo status quo ante, ovvero la condizione dei luoghi precedente all’abuso. Questo obiettivo, che tutela valori di rango costituzionale come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, giustifica l’esecuzione della sanzione.
Nella specie, la violazione è stata ritenuta grave, trattandosi di una vera e propria immutatio (trasformazione radicale) della destinazione d’uso, e non di una semplice difformità parziale. La verifica del rispetto del principio di proporzionalità, richiesta dal diritto convenzionale, doveva essere eseguita rispetto alla situazione del condannato, non di altri soggetti. Poiché la difesa non ha argomentato la sproporzione in relazione al diritto all’abitazione del ricorrente stesso, ma solo a quello di terzi, le doglianze sono state ritenute aspecifiche e infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza consolida un principio fondamentale: chi commette un abuso edilizio non può successivamente creare situazioni di fatto (come la connessione con parti lecite) per impedirne la demolizione. La responsabilità delle proprie azioni è un fattore determinante. Inoltre, viene tracciato un confine netto nell’applicazione del principio di proporzionalità: esso tutela il responsabile dell’abuso da sanzioni eccessivamente gravose, ma non può essere strumentalizzato per proteggere interessi di terzi che, seppur potenzialmente danneggiati, sono estranei al procedimento penale e all’illecito commesso.
È possibile revocare un ordine di demolizione se l’esecuzione danneggia parti legittime dell’edificio?
No, se l’impossibilità tecnica di demolire solo la parte abusiva, senza pregiudicare quella legittima, è una conseguenza di un comportamento imputabile allo stesso condannato. La colpa del reo nel creare tale situazione impedisce la revoca.
Il principio di proporzionalità può essere invocato per bloccare una demolizione?
Sì, ma la valutazione della proporzionalità deve essere condotta bilanciando il diritto all’abitazione del condannato con l’interesse pubblico al ripristino dell’assetto urbanistico. Non può essere invocato sulla base dei diritti di terzi non coinvolti direttamente nell’abuso.
I diritti degli inquilini o di altri occupanti di parti legittime dell’immobile possono impedire un ordine di demolizione?
No. La Corte ha chiarito che le situazioni di soggetti terzi, che non hanno una relazione giuridica diretta con la porzione abusiva oggetto dell’ordine, non possono paralizzare l’esecuzione della demolizione, che ha efficacia verso tutti (erga omnes). Questi soggetti possono tutelare i propri diritti in sede civile.