Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32693/2024) affronta un’importante questione di procedura penale emersa durante il periodo emergenziale Covid-19. Il caso riguarda la natura del vizio derivante dalla mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale alla difesa nel contesto del cosiddetto ‘rito cartolare’. La Suprema Corte chiarisce che si tratta di una nullità a regime intermedio, un vizio che, per essere fatto valere, richiede una tempestiva reazione da parte della difesa.
I Fatti del Processo
Il ricorrente, già condannato in primo grado per il reato di evasione, vedeva confermata la sua condanna dalla Corte di Appello di Napoli. Il giudizio di secondo grado si era svolto secondo le modalità del rito cartolare, una procedura introdotta per far fronte all’emergenza sanitaria, che prevedeva lo scambio di atti scritti in via telematica in sostituzione dell’udienza in presenza.
Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali:
- La violazione delle norme sul rito cartolare, per l’omessa trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale al difensore.
- La conseguente nullità assoluta del procedimento per violazione dei diritti di intervento dell’imputato.
- L’impossibilità, a causa di tale nullità, di eccepire in appello l’esistenza di una precedente sentenza irrevocabile sullo stesso fatto (violazione del principio del ne bis in idem).
La qualificazione della nullità a regime intermedio
Il cuore della questione giuridica risiede nel classificare correttamente il tipo di nullità derivante dalla mancata comunicazione delle conclusioni del PM. La difesa sosteneva si trattasse di una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 178, lett. c), del codice di procedura penale, in quanto lesiva del diritto di assistenza e rappresentanza dell’imputato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sposato un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma non unanime, che qualifica tale vizio come una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p. Questa distinzione è cruciale per le sue conseguenze pratiche.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato in tutti i suoi motivi. La motivazione si articola su due punti fondamentali.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la mancata comunicazione delle conclusioni del PM alla difesa, in violazione dell’art. 23-bis della legislazione emergenziale, integra una nullità generale a regime intermedio. Questo significa che il vizio, per non essere ‘sanato’, deve essere eccepito dalla parte interessata nel primo atto utile successivo alla sua conoscenza. Nel caso di specie, la difesa non solo non ha sollevato l’eccezione, ma ha anche dichiarato di non aver potuto (o voluto) presentare le proprie conclusioni scritte. Tale comportamento, secondo la Corte, ha comportato la sanatoria del vizio procedurale, rendendo l’eccezione sollevata per la prima volta in Cassazione irrimediabilmente tardiva.
In secondo luogo, anche il terzo motivo, relativo all’impossibilità di eccepire il principio del ne bis in idem, è stato respinto. La Corte lo ha giudicato tardivo, poiché tale eccezione avrebbe potuto e dovuto essere sollevata nel giudizio di appello, non essendo la sua deducibilità preclusa dal vizio procedurale lamentato.
Le conclusioni
La sentenza in esame offre un importante monito per gli operatori del diritto. Conferma che, nel bilanciamento tra garanzie difensive e stabilità delle decisioni, la diligenza processuale gioca un ruolo fondamentale. La qualificazione di un vizio come nullità a regime intermedio impone alla difesa un onere di reattività: i vizi procedurali devono essere contestati immediatamente, pena la loro definitiva sanatoria. La decisione sottolinea come la passività processuale possa precludere la possibilità di far valere anche le più fondate ragioni, cristallizzando gli effetti di un atto potenzialmente invalido.
Cosa succede se la difesa non riceve le conclusioni del Pubblico Ministero nel rito cartolare?
Si verifica una nullità generale a regime intermedio, che invalida l’atto ma non necessariamente l’intero procedimento.
Come può essere sanata una nullità a regime intermedio?
Questa nullità viene sanata se la parte che ha interesse a farla valere non la eccepisce nel primo atto utile successivo a quando ne è venuta a conoscenza. La mancata obiezione tempestiva preclude la possibilità di lamentare il vizio in un momento successivo.
Perché il motivo relativo alla violazione del ‘ne bis in idem’ è stato respinto?
È stato ritenuto tardivo perché l’eccezione non era stata sollevata nel giudizio di appello, sede in cui era già deducibile, e pertanto non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.