L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul requisito della specificità dei motivi di ricorso, un pilastro fondamentale nel processo penale. Quando si presenta un’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. La pronuncia sottolinea come la semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte in appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello di Palermo. L’imputato, condannato per il reato previsto dall’art. 493-ter del codice penale, aveva basato la sua difesa in Cassazione su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione colpevole. In secondo luogo, lamentava l’errata qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che venisse ricondotto a una fattispecie meno grave, quella prevista dall’art. 647 c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità, riscontrando un vizio insanabile nella formulazione dei motivi. La Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero una mera riproposizione di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’appello, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Suprema Corte fonda la sua decisione sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici. Questa specificità non si esaurisce nella semplice chiarezza espositiva, ma richiede una correlazione diretta e critica con le ragioni esposte nella decisione che si intende impugnare.
Secondo i giudici, i motivi presentati dal ricorrente erano:
- Non consentiti in sede di legittimità: le critiche si risolvevano in ‘mere doglianze in punto di fatto’, tentando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
- Privi di specificità: l’atto di ricorso si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già disattese in secondo grado. Il ricorrente non ha spiegato perché le motivazioni della Corte d’appello fossero errate in diritto, ma si è limitato a ripetere la propria tesi difensiva.
La Corte ha richiamato l’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi dei requisiti di specificità. Ignorare le argomentazioni del giudice precedente e riproporre le stesse censure equivale a presentare un atto generico, incapace di innescare un reale controllo di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, l’atto deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) in modo specifico e argomentato. La semplice ripetizione delle difese precedenti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La via per la Cassazione richiede precisione tecnica e un confronto dialettico con la decisione che si contesta, non una sua semplice ignoranza.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi mancano di specificità, ad esempio se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata o se propongono censure di mero fatto.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No, non è sufficiente. La Corte ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello, senza una correlazione critica con la sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non assolve alla funzione di critica vincolata tipica del giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.