Stalking: i confini dell’aggravante della relazione affettiva secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25516 del 2024, è tornata a pronunciarsi sul delitto di atti persecutori, delineando con precisione i contorni dell’aggravante legata all’esistenza di una relazione affettiva tra l’autore del reato e la vittima. La pronuncia offre importanti chiarimenti sulla prova necessaria per dimostrare tale legame, distinguendolo da un semplice incontro occasionale, e conferma principi consolidati in materia di cyberstalking e diffusione illecita di immagini.
I Fatti: un Caso di Cyberstalking
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava la condanna di un uomo per atti persecutori, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e sostituzione di persona ai danni di un altro uomo. La condotta persecutoria si era manifestata attraverso modalità particolarmente insidiose e tecnologicamente avanzate. L’imputato aveva:
- Creato decine di account falsi su siti di incontri, utilizzando nome, indirizzo di casa, luogo di lavoro e immagini intime della vittima.
- Simulato la disponibilità della persona offesa a incontri sessuali occasionali, generando un viavai di sconosciuti presso la sua abitazione e il suo posto di lavoro.
- Inviato, tramite e-mail false riconducibili alla vittima, foto intime di quest’ultima all’azienda per cui lavorava e ad altri contatti professionali.
- Contattato amici della vittima sui social network, inviando link ai profili falsi per lederne la reputazione.
Queste azioni avevano costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, inducendo un grave e perdurante stato d’ansia e di paura.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Condannato sia in primo grado che in appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. Tra questi, i più rilevanti riguardavano:
- L’incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, sostenendo che la competenza fosse di Napoli, luogo di inizio delle condotte.
- L’insussistenza del reato di stalking, poiché la relazione iniziale era consensuale e le condotte successive (creazione di profili falsi) non implicavano contatti diretti.
- L’insussistenza dell’aggravante della relazione affettiva, negando l’esistenza di un legame sentimentale stabile e duraturo, riducendolo a un incontro singolo e fugace.
La Decisione della Cassazione sulla relazione affettiva
La Suprema Corte ha rigettato quasi tutti i motivi di ricorso, confermando la solidità dell’impianto accusatorio. Ha ribadito che la competenza territoriale per il reato di stalking si radica nel luogo in cui la vittima subisce l’evento dannoso (ansia, paura, alterazione delle abitudini), e che lo stalking può essere commesso anche con condotte indirette, come la creazione di profili falsi online.
Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo relativo all’aggravante della relazione affettiva. Gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte d’Appello non avesse motivato in modo adeguato le ragioni per cui il rapporto tra i due uomini dovesse essere qualificato come tale, limitandosi a un’affermazione generica e assertiva. Per questo specifico punto, la sentenza è stata annullata con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame.
Le Motivazioni
Nella sua analisi, la Cassazione ha tracciato una linea netta tra un legame occasionale e una vera e propria relazione affettiva. Quest’ultima, per giustificare un aggravamento della pena, non può fondarsi su un singolo incontro. Deve essere un legame caratterizzato da una certa stabilità e, soprattutto, da un reciproco rapporto di fiducia e aspettative di protezione. È proprio la violazione di questa fiducia a rendere la condotta dell’aggressore più riprovevole.
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era carente perché non indicava elementi fattuali specifici idonei a dimostrare che il rapporto non fosse stato meramente “occasionale e fugace”, come sostenuto dalla difesa. Affermare genericamente che la relazione riguardava “la sfera dei sentimenti” non è sufficiente a integrare i requisiti di non occasionalità e fiducia richiesti dalla norma.
Le Conclusioni
La sentenza n. 25516/2024 assume una notevole importanza pratica. Essa stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 612-bis c.p., l’accusa ha l’onere di provare concretamente l’esistenza di un rapporto che vada oltre la sporadicità. Un incontro singolo, per quanto intimo, non basta a configurare quella relazione affettiva la cui lesione giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. Questa precisazione impone ai giudici di merito una valutazione più rigorosa e dettagliata degli elementi probatori, garantendo che l’aumento di pena sia riservato solo ai casi in cui vi sia stata una reale e provata violazione di un legame fiduciario.
Quando un incontro occasionale può essere considerato una “relazione affettiva” ai fini dell’aggravante di stalking?
Secondo la sentenza, un incontro occasionale e fugace non è sufficiente. Per configurare l’aggravante della relazione affettiva è necessario dimostrare l’esistenza di un legame non occasionale, connotato da un reciproco rapporto di fiducia e da aspettative di protezione, la cui violazione giustifica l’aumento di pena.
La creazione di profili falsi online, senza contatti diretti, può costituire il reato di atti persecutori (stalking)?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il delitto di atti persecutori può essere integrato da qualsiasi comportamento di molestia o minaccia, purché reiterato, che provochi nella vittima un grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o un’alterazione delle abitudini di vita, anche se attuato con modalità indirette come la creazione di falsi profili sui social network.
Diffondere foto intime che la vittima aveva già pubblicato su un sito di incontri è reato?
Sì, costituisce reato. La Corte ha chiarito che la pubblicazione di immagini su piattaforme ad accesso limitato (come un sito di incontri che richiede registrazione) non le rende liberamente disponibili. La loro successiva diffusione su altri canali, senza il consenso della persona ritratta, integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.).