Competenza Giudice Esecuzione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4903 del 2024, ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: un’ordinanza che decide sulla competenza del giudice dell’esecuzione, dichiarandola o negandola, non può essere direttamente impugnata. Questa pronuncia chiarisce che l’unico strumento per risolvere una controversia sulla competenza tra giudici è il conflitto, escludendo la via del ricorso immediato.
I fatti del caso: una questione di competenza procedurale
La vicenda trae origine da un’istanza presentata da un soggetto condannato in via definitiva a sei anni di reclusione. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il condannato ha avviato un incidente di esecuzione per chiedere l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, come previsto dall’art. 129-bis del codice di procedura penale.
L’istanza è stata presentata alla Corte di Appello di Lecce, lo stesso organo che aveva emesso la sentenza di condanna. Tuttavia, la Corte d’Appello ha declinato la propria competenza funzionale, ritenendo che la questione dovesse essere trattata dal Tribunale di Lecce e disponendo la trasmissione degli atti a quest’ultimo.
Ritenendo errata tale decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse interpretato in modo sbagliato le norme sulla competenza, in particolare l’art. 665 c.p.p., e che avrebbe dovuto trattenere il caso e decidere nel merito.
La decisione della Cassazione sulla competenza del giudice dell’esecuzione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione di quale fosse il giudice effettivamente competente. La decisione si fonda su un consolidato principio processuale: la non impugnabilità dei provvedimenti che statuiscono sulla competenza.
Il principio della non impugnabilità delle ordinanze sulla competenza
Il sistema processuale italiano si basa sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Ciò significa che un provvedimento può essere contestato solo con gli strumenti espressamente previsti dalla legge. La legge non prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione contro un’ordinanza con cui un giudice si limita a dichiarare la propria incompetenza e a trasmettere gli atti a un altro giudice.
Questo perché un simile provvedimento non è attributivo di competenza, ma si limita a negarla. La questione della competenza si cristallizza e può essere portata all’attenzione della Cassazione solo se si verifica un’ulteriore condizione.
Lo strumento corretto per risolvere un disaccordo tra organi giudiziari sulla competenza è il cosiddetto “conflitto di competenza”, disciplinato dall’art. 28 del codice di procedura penale. Un conflitto sorge quando il secondo giudice, ricevuti gli atti, si dichiara a sua volta incompetente. A questo punto, il contrasto tra i due giudici (uno che nega la propria competenza e l’altro che fa lo stesso) viene sottoposto alla Corte di Cassazione, che deciderà in via definitiva quale dei due dovrà procedere.
La Corte ha sottolineato che questa regola vale anche nella fase esecutiva (in executivis), confermando che anche le decisioni sulla competenza del giudice dell’esecuzione seguono lo stesso iter procedurale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si radicano nel principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e nell’esigenza di ordine procedurale. Permettere un ricorso immediato contro una decisione declinatoria della competenza aprirebbe la strada a impugnazioni dilatorie, frammentando il procedimento. Il legislatore ha invece previsto un meccanismo specifico, il conflitto, per dirimere queste controversie in modo accentrato e definitivo, una volta che il contrasto tra giudici sia effettivamente sorto. La Corte ha citato una lunga serie di precedenti conformi, dimostrando la solidità di questo orientamento. La logica è quella di evitare che la Cassazione sia investita di questioni che potrebbero risolversi senza il suo intervento, qualora il secondo giudice accettasse la competenza attribuitagli dal primo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza stabilisce con chiarezza che un soggetto non può impugnare direttamente la decisione con cui un giudice nega la propria competenza nella fase esecutiva. La parte interessata deve attendere la trasmissione degli atti al nuovo giudice. Solo se anche quest’ultimo si dichiarerà incompetente, si potrà sollevare il conflitto davanti alla Corte di Cassazione. Questa pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto, indirizzandoli verso il corretto strumento processuale ed evitando ricorsi destinati a essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice dell’esecuzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un’ordinanza con cui un giudice si dichiara incompetente e trasmette gli atti a un altro giudice non è impugnabile per cassazione.
Qual è il meccanismo previsto dalla legge per risolvere un disaccordo sulla competenza tra due giudici?
Il meccanismo è il ‘conflitto di competenza’. Questo sorge quando anche il secondo giudice, al quale sono stati trasmessi gli atti, si dichiara a sua volta incompetente. Solo in quel caso la questione può essere sottoposta alla Corte di Cassazione per la risoluzione.
Questo principio vale anche nella fase di esecuzione della pena?
Sì, la sentenza chiarisce che la regola della non impugnabilità delle decisioni sulla competenza si applica anche in executivis, cioè durante la fase di esecuzione di una condanna definitiva.