La recente sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 2000/2024, offre un importante chiarimento sui presupposti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando vengono sollevate eccezioni di natura procedurale. Un ricorso inammissibile è l’esito di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte, impedendo un esame nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni che hanno portato i giudici a tale conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per tentata estorsione emessa dal Tribunale di Avellino. La Corte di Appello di Napoli, pur confermando la responsabilità dell’imputato, aveva riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena a due anni e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basando le proprie doglianze su due presunti vizi procedurali.
I Motivi del Ricorso: Notifica e Trattazione
La difesa ha articolato il ricorso su due specifici motivi:
- Violazione delle norme sulla trattazione scritta: Si lamentava la mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, in presunta violazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020. Questa norma regola il cosiddetto contraddittorio scritto, una modalità processuale che prevede il deposito telematico degli atti.
- Omessa notifica all’imputato: Si sosteneva che il decreto di citazione per il giudizio di appello non fosse stato notificato correttamente all’imputato, ledendo così il suo diritto di difesa.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. Questa decisione implica che le questioni sollevate dalla difesa erano prive di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da non meritare un’analisi approfondita nel merito. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. In primo luogo, ha chiarito che il procedimento in appello si era svolto con le forme della trattazione orale. Pertanto, la normativa invocata dalla difesa (art. 23-bis d.l. 137/2020), che disciplina esclusivamente il rito a trattazione scritta, era del tutto inconferente. In un’udienza orale, le conclusioni del Procuratore Generale vengono formulate verbalmente e non vi è alcun obbligo di deposito scritto preventivo.
In secondo luogo, riguardo al presunto difetto di notifica, i giudici hanno verificato gli atti processuali, dai quali è emersa la piena regolarità della procedura. L’imputato era stato inizialmente citato per un’udienza in cui la difesa aveva eccepito un vizio procedurale (mancato rispetto del termine a comparire). Il giudice d’appello, accogliendo l’eccezione, aveva rinviato il processo, disponendo una nuova citazione. Alla successiva udienza, la notifica risultava regolarmente perfezionata, e l’assenza dell’imputato veniva correttamente dichiarata.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e fondati su violazioni di legge concrete e non meramente apparenti. Invocare norme non applicabili al rito effettivamente celebrato o contestare circostanze smentite dagli atti processuali conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione serve da monito sull’importanza di un’analisi rigorosa dei presupposti procedurali prima di adire la Suprema Corte, al fine di evitare che un ricorso inammissibile comporti, oltre alla conferma della condanna, anche un aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti manifestamente infondati. Le norme procedurali invocate non erano pertinenti al caso e i presunti vizi di notifica sono stati smentiti dalla documentazione processuale.
La mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale è sempre un vizio procedurale?
No. Secondo la sentenza, l’obbligo di deposito e comunicazione preventiva delle conclusioni scritte del Procuratore Generale esiste solo nei procedimenti che si svolgono con trattazione scritta (o contraddittorio cartolare). Non si applica, invece, ai procedimenti con trattazione orale, dove le conclusioni vengono esposte verbalmente in udienza.
Cosa è accaduto in seguito all’eccezione sul difetto di notifica in appello?
Inizialmente, la difesa aveva eccepito l’intempestività della notifica per il mancato rispetto del termine a comparire. Il giudice d’appello ha accolto l’eccezione, rinviato l’udienza e disposto la rinnovazione della citazione dell’imputato. Alla successiva udienza, la notifica risultava regolarmente eseguita, sanando il vizio precedente.