L’Ordinanza di Trasmissione Non si Impugna: la Cassazione Fa Chiarezza
Nel complesso iter della procedura penale, la corretta individuazione del giudice competente a decidere un’impugnazione è cruciale. Ma cosa succede se un giudice, ritenendo di non essere quello corretto, emette un’ordinanza di trasmissione per inviare gli atti al giudice che reputa competente? Questo provvedimento può essere a sua volta impugnato? Con la sentenza n. 32047/2025, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta netta: no, il ricorso è inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Modena, emessa a seguito di un giudizio abbreviato. Un imputato, accusato del reato di doping (art. 586-bis c.p.) per essere risultato positivo a un controllo durante una gara ciclistica, era stato dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’imputato, non soddisfatto della motivazione, aveva proposto appello. La Corte d’appello di Bologna, tuttavia, ha qualificato la sentenza di primo grado come una sentenza di proscioglimento. Secondo la Corte territoriale, tale tipo di sentenza non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione. Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p.
Contro questa ordinanza, la difesa ha proposto un ulteriore e autonomo ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel riqualificare l’appello e nel disporre la trasmissione degli atti.
L’Ordinanza di Trasmissione e la Decisione della Cassazione
Il fulcro della questione portata dinanzi alla Suprema Corte non era più la sentenza originale, ma la legittimità stessa dell’ordinanza di trasmissione. La difesa sosteneva che tale atto fosse lesivo dei propri diritti e basato su un’errata interpretazione delle norme processuali.
La Corte di Cassazione, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’ordinanza con cui un giudice trasmette un’impugnazione a un altro giudice ritenuto competente non è un provvedimento contro cui la legge prevede un’autonoma possibilità di impugnazione. Si tratta, infatti, di un atto meramente interlocutorio e non decisorio.
Le Motivazioni: il Cuore della Sentenza
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Analizziamo i punti chiave della motivazione.
Il nostro ordinamento processuale si basa sul principio di tassatività (art. 568, commi 1 e 2, c.p.p.): un provvedimento può essere contestato solo se la legge lo prevede espressamente e con uno specifico mezzo di impugnazione. Nessuna norma consente di impugnare l’ordinanza di trasmissione degli atti. Essa è un atto procedurale, non una decisione sul merito della causa, e come tale sfugge a un controllo immediato.
2. Assenza di Interesse all’Impugnazione
Per poter impugnare un atto, la parte deve avere un interesse concreto e attuale a farlo. Secondo la Cassazione, l’imputato non subisce alcun pregiudizio da questa ordinanza. L’atto di trasmissione ha carattere provvisorio e non vincola la Corte di Cassazione, che rimarrà libera di valutare la corretta qualificazione dell’impugnazione originaria (se come appello o ricorso) quando esaminerà il caso nel merito. In altre parole, la questione sollevata dall’imputato non viene negata, ma semplicemente posticipata al momento processuale corretto.
3. Natura Non Giurisdizionale dell’Atto
I giudici hanno sottolineato che la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. ha una natura quasi amministrativa. È un atto funzionale a garantire che il processo prosegua davanti al giudice competente, ma non contiene alcuna statuizione definitiva sui diritti delle parti. Non essendo un atto giurisdizionale decisorio, non può essere oggetto di ricorso.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale: l’ordinanza di trasmissione non è un atto autonomamente impugnabile. Qualsiasi doglianza sulla competenza o sulla corretta qualificazione del mezzo di impugnazione deve essere sollevata nell’ambito del giudizio che si apre davanti al giudice destinatario degli atti. Questa pronuncia garantisce la fluidità del processo, evitando sub-procedimenti che ne rallenterebbero inutilmente il corso. Per l’imputato, significa che le sue argomentazioni sulla presunta appellabilità della sentenza di primo grado potranno essere pienamente discusse davanti alla Corte di Cassazione, senza che l’ordinanza della Corte d’appello costituisca un ostacolo insormontabile.
È possibile impugnare un’ordinanza con cui la Corte d’appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione, riqualificando un appello in ricorso?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile, in quanto non previsto dalla legge.
Perché l’ordinanza di trasmissione non è considerata un atto lesivo per l’imputato?
Perché ha natura meramente procedurale, provvisoria e non decisoria. Non vincola il giudice che riceve gli atti, il quale potrà riesaminare la questione della qualificazione dell’impugnazione. L’imputato non subisce quindi alcun pregiudizio, potendo far valere le sue ragioni nel giudizio principale.
Qual è il principio giuridico alla base di questa decisione?
Il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.), secondo cui un provvedimento può essere impugnato solo nei casi e con i mezzi espressamente previsti dalla legge. Poiché nessuna norma prevede l’impugnazione dell’ordinanza di trasmissione, il ricorso contro di essa è inammissibile.