Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, la sentenza n. 8297/2025, affronta un tema cruciale in materia di sicurezza sul lavoro: il rischio interferenziale. Questa decisione chiarisce in modo netto le responsabilità del subappaltatore nella prevenzione degli infortuni, anche quando non ha la piena disponibilità giuridica del cantiere. La sentenza trae origine da un tragico infortunio mortale avvenuto durante operazioni di scarico di materiali edili, ponendo l’accento sugli obblighi di coordinamento tra le diverse imprese presenti sul luogo di lavoro.
I Fatti del Caso: Un Tragico Incidente sul Cantiere
Il caso riguarda un incidente mortale sul lavoro in cui un dipendente di un’impresa subappaltatrice ha perso la vita e altri due sono rimasti gravemente feriti. L’evento si è verificato a seguito del ribaltamento di un autocarro dal quale si stavano scaricando pesanti blocchi di cemento, noti come new jersey, tramite una gru installata sul mezzo stesso. I lavoratori sono stati schiacciati dal carico.
Il legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice è stato ritenuto penalmente responsabile per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, in qualità di datore di lavoro dei dipendenti coinvolti.
Il Percorso Giudiziario e i Motivi del Ricorso
Dopo la condanna nei primi due gradi di giudizio, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su tre motivi principali:
- Violazione di legge sull’art. 26 del D.Lgs. 81/2008: Secondo la difesa, erroneamente i giudici avevano ritenuto il subappaltatore gravato da obblighi di coordinamento, nonostante non avesse la disponibilità giuridica dei luoghi dell’incidente, requisito che la difesa riteneva essenziale.
- Carenza di motivazione sulla sussistenza del rischio interferenziale: Si sosteneva che non potesse esistere un rischio di interferenza, poiché entrambe le società presenti sul cantiere (l’appaltatrice e la subappaltatrice) stavano svolgendo la medesima operazione di scarico.
- Illogicità della motivazione sul nesso causale: La difesa contestava l’affermazione secondo cui l’omissione degli obblighi di coordinamento avesse causato l’evento, ritenendola assertiva e priva di un’adeguata valutazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul rischio interferenziale
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, giudicandoli manifestamente infondati. Le motivazioni della Corte offrono chiarimenti fondamentali sul concetto di rischio interferenziale e sugli obblighi che ne derivano.
Disponibilità Giuridica del Cantiere: Irrilevante per il Subappaltatore
La Corte ha stabilito una distinzione netta tra gli obblighi del datore di lavoro-committente (art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008) e quelli di tutti i datori di lavoro presenti in un appalto, inclusi i subappaltatori (art. 26, comma 2). Mentre il primo comma postula che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, il secondo comma impone a tutti i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) di cooperare e coordinarsi per eliminare i rischi da interferenza. Pertanto, per far sorgere l’obbligo di coordinamento in capo al subappaltatore, non è necessario che quest’ultimo abbia la disponibilità giuridica del sito, essendo sufficiente che vi operi insieme ad altre imprese.
La Definizione di Rischio Interferenziale
Il secondo motivo di ricorso è stato respinto sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte ha ribadito che il rischio interferenziale non deriva necessariamente dallo svolgimento di attività diverse, ma sorge per il solo fatto che plessi organizzativi diversi sono coinvolti contemporaneamente nello stesso processo di lavoro. La presenza di due distinte imprese, ciascuna con la propria organizzazione, crea di per sé un potenziale rischio che deve essere gestito attraverso il coordinamento, anche se le mansioni sono identiche.
Condotta Omissiva e Nesso Causale
Infine, la Corte ha giudicato la motivazione della sentenza d’appello né carente né illogica. Era stato chiaramente ricostruito che l’imputato aveva omesso di coordinarsi con l’impresa appaltatrice riguardo a un’attività pericolosa (lo scarico di carichi sospesi). Questa omissione ha consentito ai suoi dipendenti di sostare e lavorare proprio sotto tali carichi. La Corte ha concluso che, se l’imputato avesse rispettato le norme di sicurezza e coordinato le operazioni, avrebbe evitato il rischio interferenziale, e i suoi dipendenti non si sarebbero trovati nella zona di pericolo mentre la gru era in funzione, impedendo così il verificarsi del tragico evento.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale per la sicurezza nei cantieri: ogni datore di lavoro, compreso il subappaltatore, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti e ha il dovere di attivarsi per prevenire i rischi derivanti dall’interazione con altre imprese. L’obbligo di cooperazione e coordinamento è inderogabile e non è subordinato alla disponibilità giuridica dell’area di lavoro. La mera compresenza di più realtà aziendali impone una gestione attiva e congiunta della sicurezza, finalizzata a neutralizzare ogni potenziale rischio interferenziale.
Un subappaltatore è responsabile della sicurezza anche se non ha la disponibilità giuridica del cantiere?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di cooperare e coordinare gli interventi per eliminare i rischi interferenziali, previsto dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, sorge per il subappaltatore per il solo fatto di operare nel cantiere, indipendentemente dalla disponibilità giuridica dei luoghi, che è invece un presupposto per gli obblighi del datore di lavoro committente.
Esiste un rischio interferenziale se due imprese svolgono la stessa attività nello stesso luogo?
Sì. La Corte ha chiarito che il rischio interferenziale non è escluso dal fatto che le imprese svolgano la medesima attività. Esso ha origine dalla semplice circostanza che nella procedura di lavoro siano coinvolti plessi organizzativi diversi, la cui contemporanea operatività può generare pericoli.
In cosa consiste la condotta omissiva che ha causato l’incidente, secondo la Corte?
La condotta omissiva dell’imputato consiste nell’aver omesso di coordinarsi con l’altra impresa presente sul cantiere riguardo a un’attività pericolosa, ovvero lo scarico di carichi sospesi. Questa mancanza di coordinamento ha permesso ai suoi dipendenti di sostare e lavorare nell’area sottostante i carichi, esponendoli al rischio che poi si è concretizzato.