La contestazione della difesa sul DASPO urbano
Un cittadino ha ricevuto dal Questore un provvedimento di divieto di accesso a determinate aree della città. L’autorità di pubblica sicurezza ha applicato la misura perché l’interessato registrava condanne definitive negli ultimi cinque anni per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’uomo risultava inoltre già destinatario di precedenti ordini di allontanamento.
Il difensore dell’indagato ha contestato la legittimità della misura davanti alla Corte di Cassazione. La difesa sosteneva che il DASPO urbano aggravato dovesse seguire le stesse regole del DASPO sportivo. Secondo questa tesi, il divieto necessitava della convalida del Giudice per le Indagini Preliminari per produrre effetti vincolanti. L’assenza di tale passaggio avrebbe reso nullo il provvedimento.
La decisione dei giudici di legittimità sulla misura del Questore
I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato. Il collegio ha respinto tutte le argomentazioni difensive per manifesta infondatezza.
La pronuncia ha confermato integralmente il provvedimento amministrativo e le statuizioni dei giudici di merito. L’esito ha comportato la soccombenza totale del ricorrente, con la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver promosso un ricorso privo di fondamento giuridico.
La distinzione tra libertà personale e libertà di circolazione
La Corte ha spiegato che la legge sulla sicurezza urbana prevede due tipologie di misure profondamente distinte. Da un lato esiste il divieto semplice di accesso alle aree cittadine, dall’altro lato operano le prescrizioni che toccano direttamente la libertà fisica della persona, come l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
La convalida da parte dell’autorità giudiziaria serve unicamente quando una misura comprime la libertà personale protetta dall’articolo 13 della Costituzione. In quel caso, il controllo del magistrato garantisce che l’obbligo di firma sia proporzionato e giustificato dalla pericolosità concreta del soggetto. Al contrario, il mero divieto di accesso incide solo sulla libertà di circolazione tutelata dall’articolo 16 della Costituzione.
Il legislatore attribuisce il potere di limitare la circolazione direttamente al Questore. Il cittadino che riceve il divieto non beneficia del controllo automatico del giudice delle indagini preliminari. L’interessato deve contestare l’atto attraverso i normali strumenti di impugnazione amministrativa o giurisdizionale. La Corte Costituzionale ha già confermato questo impianto normativo, dichiarando la piena ragionevolezza della misura di prevenzione atipica.
Cosa comporta il divieto di accesso per i cittadini destinatari
Chi riceve un ordine di allontanamento o un divieto di accesso dal Questore deve sapere che il provvedimento è immediatamente esecutivo. L’atto produce tutti i suoi effetti senza bisogno di una firma o di una convalida da parte di un tribunale penale.
La violazione del divieto comporta conseguenze sanzionatorie severe, inclusa l’apertura di un procedimento penale. Chi intende far valere l’illegittimità dell’atto deve attivarsi tempestivamente con un ricorso formale contro l’ordinanza del Questore. Non è possibile attendere passivamente una verifica automatica da parte di un magistrato, poiché la legge non richiede alcun controllo giudiziale preventivo per i divieti territoriali privi di obbligo di firma.
Il DASPO urbano richiede sempre la convalida del giudice per essere valido?
No, se il provvedimento impone soltanto il divieto di accesso a determinate aree cittadine, la misura è pienamente valida ed efficace direttamente con l’atto del Questore.
In quale caso interviene il Giudice per le Indagini Preliminari sul divieto del Questore?
Il giudice deve convalidare il provvedimento solo quando il Questore aggiunge prescrizioni che limitano la libertà personale, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia.
Cosa rischia chi viola un divieto di accesso alle aree urbane?
Chi non rispetta il divieto commette un reato e rischia una condanna penale con conseguenze sia detentive che pecuniarie previste dalle norme sulla sicurezza urbana.