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Libertà di circolazione

Definizione

Diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione (art. 16), che permette a ogni cittadino di muoversi e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni previste dalla legge.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Isolamento sanitario o trattenimento dello straniero: la svolta
Un cittadino straniero, sbarcato in Italia durante la pandemia da Covid-19, è stato sottoposto a quattordici giorni di quarantena precauzionale a bordo di una nave. Successivamente, il Prefetto ha emesso un decreto di espulsione e il Questore ha disposto il suo trattenimento presso un centro di permanenza. Lo straniero ha impugnato i provvedimenti, sostenendo che il periodo di quarantena dovesse essere calcolato come parte del trattenimento, rendendo tardivi i decreti successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la quarantena per motivi sanitari limita solo la libertà di circolazione e non la libertà personale. Di conseguenza, tale periodo non può essere computato nella durata del trattenimento dello straniero ai fini dell'espulsione.
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Ritardo Aereo: Danno non patrimoniale per libertà violata
Due passeggeri, a causa di un ritardo del primo volo, perdono la coincidenza e sono costretti a rimanere in aeroporto per oltre 24 ore senza alcuna assistenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa situazione non è un semplice disagio, ma una lesione del diritto costituzionale alla libertà di movimento. Tale violazione giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo aereo. La compagnia aerea è responsabile non solo per il ritardo, ma anche per aver compresso la libertà personale dei viaggiatori, costringendoli a un'attesa forzata e priva di supporto. La Corte ha annullato la precedente decisione sfavorevole ai passeggeri, ordinando un nuovo processo.
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Trattenimento migranti: la quarantena non è detenzione
Un cittadino straniero ha impugnato la proroga del suo trattenimento, sostenendo l'illegittimità del provvedimento a causa di un precedente periodo di quarantena e di una manifestazione di volontà di chiedere asilo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la quarantena sanitaria per i migranti è una limitazione della libertà di circolazione e non della libertà personale, quindi non si computa nel periodo massimo di trattenimento. Inoltre, la richiesta di protezione internazionale, per essere ostativa al respingimento, deve essere presentata alle autorità competenti. La sentenza consolida i principi sul trattenimento migranti in relazione alle misure sanitarie e alle procedure di asilo.
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