Il blocco dei cieli e i diritti del passeggero
I viaggiatori aerei conoscono le tutele del diritto europeo sui ritardi e sui voli soppressi. La richiesta di compensazione pecuniaria per volo cancellato garantisce di norma un indennizzo fisso. Tuttavia, questa tutela non opera quando si verificano eventi imprevedibili e inevitabili. La diffusione del coronavirus nella primavera del 2020 ha paralizzato il trasporto mondiale. I governi hanno chiuso i confini e imposto severe quarantene. La Corte di Cassazione ha chiarito se tali restrizioni esonerino i vettori aerei dai pagamenti risarcitori verso i clienti rimasti a terra.
La cancellazione dei voli intercontinentali durante la pandemia
Due passeggeri avevano prenotato voli di andata e ritorno per una tratta intercontinentale prevista per il mese di aprile 2020. Nei primi mesi di quell’anno, la pandemia da coronavirus ha causato una crisi sanitaria senza precedenti. L’Italia ha limitato drasticamente l’operatività degli aeroporti e la mobilità dei cittadini. Al contempo, il Paese di destinazione ha imposto restrizioni agli ingressi dall’estero e rigide quarantene obbligatorie.
La compagnia aerea ha quindi cancellato sia i voli originari sia i voli alternativi di riprotezione. L’azienda ha comunicato la soppressione della tratta ai clienti con anticipo. I viaggiatori hanno preteso l’indennizzo forfettario previsto dalle norme europee. La compagnia si è opposta al versamento della somma. La controversia è così approdata davanti ai giudici.
Il verdetto della Suprema Corte sulla compensazione pecuniaria per volo cancellato
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dei passeggeri. La decisione ha confermato integralmente la sentenza di secondo grado favorevole alla compagnia aerea. I viaggiatori non riceveranno l’indennizzo monetario aggiuntivo.
La Corte ha inoltre addebitato ai ricorrenti le spese fiscali straordinarie per il rigetto dell’impugnazione. La compagnia non ha dovuto risarcire alcun danno forfettario, poiché la soppressione della rotta non dipendeva dalla sua organizzazione aziendale.
Le norme europee e i rischi sanitari per la sicurezza dei voli
La normativa comunitaria impone il versamento dell’indennizzo in via ordinaria, ma prevede una precisa eccezione. Il vettore aereo non paga la somma se prova la presenza di circostanze eccezionali che non poteva evitare nemmeno con la massima diligenza. Queste circostanze devono possedere due caratteristiche cumulative: non devono appartenere alla normale attività operativa della compagnia e devono sfuggire al suo effettivo controllo.
La legge include tra queste cause i rischi per la sicurezza. I giudici hanno chiarito che i rischi per la sicurezza comprendono i pericoli gravi per la salute umana. Il focolaio epidemico e i provvedimenti governativi di blocco della circolazione rappresentano eventi esterni insuperabili. La compagnia non disponeva di alcun margine di manovra per effettuare il viaggio in sicurezza e legalità. Di conseguenza, il divieto normativo esclude ogni colpa del vettore e azzera il dovere di indennizzo forfettario.
Le regole pratiche per ottenere i rimborsi nei casi di emergenza sanitaria
Chi affronta la cancellazione del proprio volo a causa di epidemie o blocchi statali deve distinguere tra due diritti diversi. Il viaggiatore non può pretendere la compensazione forfettaria quando operano divieti ufficiali di volo o focolai pericolosi. In queste circostanze il passeggero subisce gli effetti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il cliente conserva tuttavia il diritto essenziale al recupero del prezzo pagato per il biglietto. La normativa consente di ottenere la restituzione integrale del denaro oppure l’accettazione volontaria di un buono di viaggio. Il consumatore deve verificare le ordinanze delle autorità al momento della partenza per valutare la fondatezza delle proprie richieste economiche.
La compagnia aerea deve pagare la compensazione pecuniaria se cancella il volo per restrizioni sanitarie?
No, i divieti governativi e i rischi gravi per la salute umana costituiscono circostanze eccezionali esterne che esonerano la compagnia dal pagamento dell’indennizzo forfettario.
Il passeggero perde il costo del biglietto se il volo viene cancellato per pandemia?
No, l’esclusione dell’indennizzo forfettario non toglie il diritto al rimborso integrale del prezzo speso per il biglietto o all’emissione di un voucher alternativo.
Quali elementi trasformano la cancellazione in una circostanza eccezionale esente da risarcimento?
L’evento non deve riguardare la gestione ordinaria del vettore aereo, deve sfuggire al suo controllo e deve togliere alla compagnia ogni margine utile per operare il volo in sicurezza.