Il sequestro probatorio di dispositivi informatici e i limiti alle indagini
Il sequestro probatorio di dispositivi informatici non può trasformarsi in una caccia indiscriminata a qualsiasi dato digitale dell’indagato. Gli inquirenti devono sempre specificare il nesso tra le ipotesi di reato contestate e i file ricercati. La Procura europea indagava su una complessa frode fiscale transnazionale. Gli inquirenti ordinavano la perquisizione e l’acquisizione di telefoni, computer e memorie digitali nei confronti di vari indagati e della loro azienda. Il decreto dell’accusa estendeva la ricerca a ritroso per molti anni, impiegando parole chiave generiche e decine di nominativi non collegati direttamente ai fatti contestati.
Lo scontro tra accusa e difesa davanti ai giudici del riesame
I soggetti coinvolti impugnavano il decreto di perquisizione e sequestro davanti al Tribunale della libertà. I giudici del capoluogo campano accoglievano il ricorso della difesa e annullavano il provvedimento. L’ordinanza rilevava una totale assenza di motivazione sul fondamento del reato e sulle effettive esigenze di prova. Il decreto degli inquirenti rimandava a centinaia di capi di imputazione e a un diverso provvedimento di sequestro preventivo mai allegato agli atti. La ricerca dei dati informatici risultava puramente esplorativa e onnivora. La Procura impugnava l’ordinanza, sostenendo che la copia integrale dei supporti elettronici rappresentasse un passaggio tecnico inevitabile e che il Tribunale avrebbe dovuto integrare la motivazione d’ufficio.
La decisione della Corte di Cassazione a tutela dei dati personali
La Corte di Cassazione ha rigettato l’impostazione della Procura europea e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’accusa. I giudici di legittimità hanno confermato la piena correttezza della decisione del Tribunale del riesame. La motivazione del provvedimento del riesame non presenta vizi logici ed è conforme alla legge penale. L’annullamento del sequestro dei computer e degli smartphone resta dunque definitivo. L’autorità inquirente deve restituire i supporti e distruggere i dati acquisiti illegittimamente in difetto di adeguate garanzie motivazionali.
Perché la motivazione del sequestro digitale deve essere rigorosa e proporzionata
Il pubblico ministero non può delegare ai giudici del riesame il compito di cercare i motivi del sequestro. La legge assegna al solo magistrato requirente la conduzione delle indagini e l’onere di spiegare l’utilità degli elementi da apprendere. Il sequestro di un apparato elettronico richiede una rigorosa selezione preliminare. Gli inquirenti devono definire canoni temporali circoscritti, parole chiave pertinenti e legami specifici con l’attività criminosa ipotizzata. L’acquisizione indiscriminata di gigabyte di memorie digitali viola il principio di proporzionalità e invade la riservatezza delle persone senza giustificazione probatoria.
Come difendersi da perquisizioni e sequestri di dati sproporzionati
Chi subisce la sottrazione di cellulari, computer o caselle di posta elettronica può contestare immediatamente l’operato dell’autorità. La persona indagata può richiedere il controllo giurisdizionale della misura cautelare tramite riesame. La difesa verifica se gli inquirenti hanno descritto i fatti con precisione e se hanno delimitato le ricerche per data e argomento. Il sequestro cade quando il decreto usa elenchi interminabili di parole chiave o mira ad acquisire l’intera sfera personale dell’individuo senza un vincolo diretto con le accuse.
Gli inquirenti possono copiare l’intera memoria di un computer senza limiti?
No, il decreto del magistrato deve definire criteri precisi di ricerca, parole chiave mirate e archi temporali proporzionati ai fatti contestati.
Il giudice del riesame può sanare la mancata motivazione del pubblico ministero?
No, il Tribunale del riesame non può individuare di propria iniziativa le finalità dell’indagine per colmare le lacune del decreto emesso dall’accusa.
Cosa accade se il decreto di sequestro fa riferimento ad atti non allegati?
Il sequestro è viziato per mancanza di motivazione se gli indagati e i giudici non possono consultare gli atti su cui si fonda l’accusa.