Il caso delle spese del procuratore pagate dal club
La gestione dei compensi accessori e dei benefit aziendali richiede una rigorosa attenzione fiscale. Molti lavoratori ritengono che le imposte gravino unicamente sull’azienda. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce i rischi connessi ai fringe benefit non dichiarati nel modello fiscale personale. La vicenda riguarda un calciatore professionista. Il club sportivo aveva pagato direttamente una società di intermediazione per le prestazioni rese dal procuratore del giocatore. Il Fisco ha considerato queste somme come compensi in natura destinati all’atleta. L’Agenzia delle Entrate ha quindi notificato un avviso di accertamento per recuperare le imposte omesse e le relative sanzioni.
La definizione della società e l’errore dei giudici regionali
Nelle more del contenzioso, la società calcistica ha chiuso la propria pendenza fiscale mediante accertamento con adesione (accordo transattivo con il Fisco). Il club ha riconosciuto la natura retributiva di parte delle somme e ha versato le relative imposte all’Erario. La Commissione tributaria regionale ha dunque ritenuto estinto il debito fiscale complessivo. Il giudice d’appello ha annullato anche le sanzioni per omessa dichiarazione a carico dell’atleta. Secondo tale sentenza, il lavoratore non conosceva l’accordo economico stipulato tra il club e il procuratore sportivo.
Le regole tributarie sulla responsabilità personale del lavoratore
I giudici di legittimità hanno ribaltato l’esito del giudizio di secondo grado. Il lavoratore resta sempre il soggetto passivo d’imposta principale, anche in presenza di un sostituto d’imposta obbligato a trattenere le somme. Il pagamento eseguito dal datore di lavoro tramite adesione estingue unicamente il debito tributario principale. Tale versamento non sana affatto l’illecito commesso dal contribuente che presenta una dichiarazione incompleta. La legge sanziona l’omessa dichiarazione del reddito anche a titolo di colpa (negligenza o imprudenza). Il contribuente non può limitarsi a supporre la propria ignoranza. Il lavoratore ha l’onere di provare la totale assenza di colpa, soprattutto quando riceve un evidente vantaggio patrimoniale che gli evita una spesa personale.
Le ripercussioni pratiche per dipendenti e professionisti con benefit
La decisione impone estrema cautela a chiunque riceva compensi atipici o vantaggi economici indiretti dal datore di lavoro. L’assenza della certificazione unica o del modello fiscale da parte dell’azienda non esime il percettore dall’obbligo di verificare la correttezza dei propri redditi dichiarati. Se l’azienda copre costi che spetterebbero al collaboratore, tali importi assumono rilevanza retributiva. Il contribuente deve dichiarare tali somme in modo autonomo. L’intervento successivo dell’azienda che regolarizza il debito salva il lavoratore dalla richiesta di maggiori imposte, ma lo espone a pesanti sanzioni tributarie amministrative.
Il pagamento delle imposte da parte del datore cancella le sanzioni del lavoratore?
No, il versamento dell’imposta estingue solo il debito principale ma non elimina la sanzione per la dichiarazione infedele o omessa.
Come può il contribuente evitare la sanzione per omessa dichiarazione?
Il contribuente deve fornire la prova rigorosa della propria totale assenza di colpa e non può limitarsi a sostenere di non conoscere gli accordi.
La mancata consegna della certificazione fiscale da parte dell’azienda giustifica il dipendente?
No, la mancata ricezione della certificazione non esonera il dipendente dall’obbligo di dichiarare i vantaggi economici concretamente ottenuti.