Ricerca beni pignorabili: le nuove regole di competenza
La procedura di ricerca beni pignorabili con modalità telematiche rappresenta oggi uno dei mezzi più efficaci per il creditore che intende avviare un’esecuzione forzata fruttuosa. Tuttavia, la riforma della procedura civile ha introdotto rigidi criteri di competenza che, se ignorati, portano inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza, come confermato da un recente provvedimento del Tribunale Ordinario.
I fatti inerenti la ricerca beni pignorabili
Il caso esaminato riguarda un creditore che ha formulato un’istanza ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. per ottenere l’autorizzazione alla ricerca telematica dei beni appartenenti al proprio debitore. Tale richiesta è stata presentata direttamente al Presidente del Tribunale in una data successiva al 28 febbraio 2023, data spartiacque per l’applicazione delle nuove disposizioni processuali introdotte dalla Riforma Cartabia.
L’istante chiedeva di poter accedere alle banche dati della pubblica amministrazione per individuare conti correnti, immobili o altri beni aggredibili. Tuttavia, la tempistica della presentazione rispetto alla notificazione dell’atto di precetto è risultata decisiva per la valutazione del giudice.
L’ordinanza sulla ricerca beni pignorabili
Il Tribunale, analizzando la documentazione prodotta, ha rilevato che l’istanza non rispettava i presupposti di ammissibilità stabiliti dal secondo comma dell’art. 492-bis c.p.c. La legge prevede infatti una distinzione netta tra la competenza del Presidente del Tribunale e quella dell’ufficiale giudiziario, basata principalmente sul momento in cui viene avanzata la richiesta.
Poiché l’istanza è stata proposta in un momento in cui non ricorrevano i presupposti per l’intervento presidenziale, l’organo giudicante non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, rimandando implicitamente il creditore alla procedura corretta da seguire davanti all’ufficiale giudiziario competente per territorio.
Le motivazioni
Le ragioni del provvedimento risiedono nella corretta interpretazione della formulazione attuale dell’art. 492-bis c.p.c. Secondo il comma 2 della norma, l’istanza per l’autorizzazione alla ricerca telematica deve essere presentata al Presidente del Tribunale esclusivamente in due scenari: prima della notificazione del precetto oppure prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso, ma solo in presenza di un fondato pericolo nel ritardo.
In tutti gli altri casi, e specificamente quando l’istanza viene presentata dopo il decimo giorno dalla notifica del precetto, la competenza si sposta. In tale ipotesi, il creditore deve rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario del luogo di residenza o sede del debitore. Quest’ultimo procederà autonomamente alla ricerca oppure attesterà l’impossibilità di accesso diretto alle banche dati. Nel caso di specie, essendo la domanda priva dei requisiti temporali e del presupposto dell’urgenza richiesti per la fase presidenziale, la stessa è stata giudicata irrituale.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento sottolinea l’importanza di una corretta strategia processuale. Per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità, il creditore deve valutare attentamente il timing della propria azione: la via del ricorso al Presidente è una corsia preferenziale legata all’urgenza o alla fase antecedente il precetto. Una volta che il precetto ha iniziato a produrre i suoi effetti ordinari, la funzione di ricerca telematica rientra nelle piene attribuzioni dell’ufficiale giudiziario. Questa distinzione mira a deflazionare il carico di lavoro dei magistrati, spostando sulle strutture esecutive le attività di indagine patrimoniale ordinaria.
Quando la ricerca beni pignorabili deve essere chiesta al Presidente del Tribunale?
L’istanza deve essere presentata al Presidente del Tribunale prima della notifica del precetto oppure prima che siano decorsi dieci giorni dalla notifica se sussiste un fondato pericolo nel ritardo.
A chi bisogna rivolgersi se sono passati dieci giorni dalla notifica del precetto?
In questo caso la competenza spetta all’ufficiale giudiziario del luogo dove il debitore ha la residenza o la sede legale, che procederà alla ricerca telematica dei beni.
Cosa accade se si presenta l’istanza al giudice senza i requisiti di urgenza previsti?
Il giudice dichiarerà l’inammissibilità dell’istanza poiché non sussistono i presupposti legali per la sua competenza, obbligando il creditore a riproporre la domanda al soggetto corretto.