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I PACS

I Pacs : patti civili di solidarietà, sono delle vere e proprie forme di unione civili, introdotti nel panorama legislativo europeo, dalla Francia con legge n.94499. Sono degli istituti giuridici ascrivibili alla classe contrattuale, infatti da un punto di vista meramente tecnico, sono definibili come contratti, bilaterali, sinallagmatici, cioè a prestazioni corrispettive, conclusi a titolo […]

Pubblicato il 20 October 2006 in Diritto Civile

I Pacs : patti civili di solidarietà, sono delle vere e proprie forme di unione civili, introdotti nel panorama legislativo europeo, dalla Francia con legge n.94499. Sono degli istituti giuridici ascrivibili alla classe contrattuale, infatti da un punto di vista meramente tecnico, sono definibili come contratti, bilaterali, sinallagmatici, cioè a prestazioni corrispettive, conclusi a titolo oneroso, tra due persone maggiorenni sia eterosessuali che omosessuali; hanno dunque natura esclusivamente contrattuale e, non alterano, lo status civile delle parti, infatti per sottoscriverli, è necessario che i due “patners”, abbiano una vita in comune, prestandosi reciprocamente sostegno materiale; non hanno alcun obbligo di assistenza spirituale,obbligo di fedeltà o di soccorso, ma solo dunque, contribuire al vincolo di natura patrimoniale. Nello specifico, il Pacs, è uno strumento di cui possono avvalersi tutte le coppie, che non intendono contrarre matrimonio civile, ma preferiscono una regolamentazione più snella e libera per il loro rapporto; in modo particolare per gli omosessuali, rappresenta la prima forma di riconoscimento delle proprie unioni. Chiunque intende stipulare un patto civile di solidarietà, è tenuto a redigere una dichiarazione congiunta da presentare alla cancelleria del tribunale competente, rientrante nella circoscrizione giuridica, del Comune di residenza dei soggetti interessati. Il contenuto del Pacs è poi inserito dal cancelliere in un apposito registro. Possono in qualsiasi momento essere sciolti, anche con recesso unilaterale, cessando i loro effetti dopo tre mesi. Le attuali leggi italiane non disciplinano la materia in questione, infatti, nel nostro sistema non vige alcuna normativa specifica che andrebbe a riconoscere a due soggetti, anche di sesso diverso, una regolamentazione di tipo giuridico a rapporti di coppia, basati su una stabile convivenza. Non è così nel resto d’Europa: leggi specifiche riconoscono dignità e diritti alle coppie di fatto, ciò in Francia, Germania, Olanda, Belgio,Portogallo,Spagna, Lussemburgo, Svezia. L’assoluta assenza in Italia di una legislazione in tema di unioni civili, rende quanto più necessario l’allineamento con gli Stati Comunitari, auspicabile anche alla luce degli intenti europei, di vedute ampie e pluraliste. A tal proposito merita sottolineare come, la Costituzione Europea,approvata anche dal nostro parlamento, bandisce ogni sorta di discriminazione, in particolare motivata dall’orientamento sessuale, riconoscendo a tutti il diritto ad una famiglia. Nel nostro sistema, dunque i “Pacs”, non trovano riconoscimento, anche se da tempo, ed in maniera sempre più pressante, si sono accesi vivi dibattiti politici orientati verso una prossima quanto probabile disciplina normativa. La disquisizione circa il loro riconoscimento o meno, ruota in particolar modo intorno ad una loro presunta incompatibilità con la nostra Carta Costituzionale, ed in modo particolare con l’Art 29 C. ai sensi del quale: “La Repubblica riconosce i diritti fondamentali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” Da una sua letterale interpretazione si evince come la Costituzione ritiene meritevole di tutela solo, quella che più comunemente è definibile come “ famiglia legittima”, ossia un tipo di famiglia, basata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili statali, escludendo di converso, la cd. “famiglia di fatto”. Ma l’art 29 deve, necessariamente essere raccordato con altre norme costituzionali, prime fra tutte l’art 3, in riferimento al quale i Pacs potrebbero, trovare riconoscimento. L’art 3 sancisce che:”Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di , lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. ( uguaglianza formale) E’ compito della Repubblica rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitano di fattola libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” ( uguaglianza sostanziale), Invocando l’art in questione ne deriverebbe una sorta di parificazione di tipo normativo, tra famiglia legittima e tutte le altre unioni, seppur, considerate atipiche tra cui ovviamente i Pacs. Concludendo, sembra davvero non accettabile in un sistema pluralista come il nostro tale lacuna normativa ; appare dunque, necessario individuare un percorso di libertà oggi, bloccato non solo da le più diverse interpretazioni di natura giuridica, ma soprattutto, da anacronistici pregiudizi morali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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