SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6237 2025 – N. R.G. 00037222 2024 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
(C.F.
P.
)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILESEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37222/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO MILANO , presso lo studio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME, dalle quali è rappresentata e difesa P. C.F.
RICORRENTE
contro
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
Accertare e dichiarare l’inadempimento della Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l’effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a RAGIONE_SOCIALE Milano per il complessivo importo di Euro 11.302,77 (così composto: Euro 8.271,86 oltre IVA a titolo di penalità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale al netto di quanto ricavato dalla vendita dei beni ed Euro 3.030,91 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far data dalla data della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996;
Condannare la Resistente al pagamento dell’importo di Euro 11.302,77 (così composto: Euro 8.271,86 oltre IVA a titolo di penalità risarcitoria per anticipata risoluzione al netto di quanto ricavato dalla vendita dei beni ed Euro 3.030,91 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati a far
RESISTENTE CONTUMACE
data dalla data della domanda sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c.,
Succursale di Milano ha allegato di aver stipulato con in data 12 novembre 2020, un contratto di locazione operativa (n. 4800984), avente ad oggetto ‘ N. 1 LATEX V8L39A HP -365 Printer MTR. MY949701R oltre accessori ‘, e di aver comunicato alla parte resistente l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, stante il mancato pagamento di sette canoni negoziali, maturati da aprile a maggio 2023, per complessivi € 3.030,91 .
Ha aggiunto che il bene in questione e gli accessori sono stati restituiti e che essa li ha venduto verso il prezzo di € 1.500,00, oltre IVA .
Ha chiesto la condanna di , previo accertamento dell’inadempimento, al pagamento:
a) della somma di € 8.271,86, a titolo di penale per l’anticipata risoluzione contrattuale, prevista all’art.
19 del contratto, così quantificata : € 9.771,86 esente IVA -€ 1.500,00, quale corrispettivo della vendita;
b) dei canoni impagati fino alla risoluzione contrattuale ( € 3. 030,91, IVA compresa),
in entrambi i casi oltre interessi di mora al tasso BCE maggiorato di otto punti, e comunque entro i limiti dei tassi soglia previsti dalla l. n. 108/1996, dalla domanda al saldo.
La società resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies , ultimo comma, cpc e viene oggi decisa.
2. Il ricorso è fondato.
Le allegazioni della ricorrente sono suffragate da idonea prova documentale, costituita dal contratto di locazione operativa (doc. 1), dal verbale di consegna, accettazione e collaudo del bene noleggiato, sottoscritto dalla società conduttrice (doc. 2), dalla missiva contenente l’intenzione di risolvere il contratto, regolarmente ricevute dalla società resistente il 5 ottobre 2023 (doc. 5), dalle fatture impagate (doc. 3), dalla fattura di vendita del bene (doc. 6) e dal piano di ammortamento, con le rate a scadere (doc. 8).
Nel contratto di locazione operativa si legge che le parti hanno pattuito una clausola risolutiva espressa, in caso di ritardato pagamento anche di un solo canone per oltre cinque giorni (art. 16), nonché una penale pari all’importo dei canoni convenuti fino alla scadenza del contratto, in caso di risoluzione per inadempimento prevista dal citato art. 16 (art. 19: In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Conduttore, a norma dell’art. 1 6, il Locatore ha facoltà di richiedere al Conduttore il pagamento immediato e in unica soluzione…(ii) a titolo di penale, di una somma pari a i canoni dovuti dalla data della risoluzione fino alla scadenza del Contratto…L’importo della penale…sarà in ogni caso decurtato di quanto il Locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita … ).
La ricorrente ha così assolto l’onere probatorio su di essa incombente in base alla regola processuale stabilita dall’art. 2697 c.c. giacch é ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate, ossia il contratto contenente la penale negoziale (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento ). Per contro, la controparte non ha allegato né dimostrato l’esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell’obbligazione di pagamento dedotta in lite.
In base alle emergenze processuali è accertato l’inadempimento della parte resistente all’obbligo di pagamento del corrispettivo negoziale della locazione, come pure la risoluzione ope legis del contratto ed il diritto della ricorrente alla penale contrattuale, nella misura indicata, risultante dal conteggio delle rate del canone dovute fino alla scadenza negoziale.
deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 11.302,77, oltre interessi di mora al tasso BCE maggiorato di otto punti, e comunque entro i limiti dei tassi soglia previsti dalla l. n. 108/1996, dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vendono liquidate in dispositivo nel minimo tariffario e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa, della contumacia della resistente e della serialità delle questioni di fatto ed in diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dei resistenti, così decide:
previo accertamento dell’inadempimento contrattuale, condanna , al pagamento
della somma di € 11.302,77, oltre interessi di mora al tasso BCE maggiorato di otto punti, e comunque entro i limiti dei tassi soglia previsti dalla l. n. 108/1996, dalla domanda al saldo.
Condanna, altresì, la predetta resistente alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 26/07/2025
Il Giudice NOME COGNOME