Una donna subentrava al padre defunto nell'abitazione, occupando l'immobile senza alcun titolo legittimo. Nel vano impianti mancava il contatore della fornitura idrica ed era presente un bypass realizzato con tubi in PVC per prelevare illecitamente la risorsa. La donna continuava a usufruire della fornitura per lungo tempo, limitandosi a richiedere una generica voltura delle utenze domestiche. I giudici di merito la condannavano per furto aggravato e invasione di edifici. L'imputata ricorreva per Cassazione sostenendo la propria buona fede e invocando la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna penale. I giudici hanno stabilito che l'uso prolungato dell'allaccio abusivo e l'assenza di una richiesta di allaccio ex novo integrano pienamente il furto di acqua, escludendo qualsiasi scusante o causa di non punibilità.
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